Parte il ricorso per il caso Surma

Parte il ricorso per il caso Surma

Pubblichiamo integralmente la Sentenza del Giudice Federale che, basata sull’incredibile rapporto dell’Arbitro Massimo De Col, sancisce la sospensione dall’attività di Damian Surma per ben 10 mesi!

L’H.C. Valpellice Bulldogs, a tutela propria, del proprio tesserato e dei propri tifosi (tra cui i 2.000 spettatori testimoni dell’accaduto) ha provveduto immediatamente a conferire mandato a proprio legale di fiducia per un celere ricorso a dimostrazione dell’infondatezza delle accuse e per la riparazione dei danni patrimoniali e d’immagine subiti.

Decisione N°: GSP08156 del 12/12/2008

1) SOSPENSIONE inflitta a ATL 52564 SURMA DAMIAN Con durata sino al 07/10/2009 per violazione degli Art.li 10.2 del Codice delle Penalità e 32, n. 2 del Regol. di Giustizia.
con la seguente motivazione:
SURMA DAMIAN al minuto 39,21 durante un' interruzione di gioco, per protestare contro una decisione arbitrale, tirava violentemente il disco con il proprio bastone verso il capo arbitro.
Il giocatore Surma Damian veniva cosi punito in base all' Art. 550 del Regol. Uff. di gioco con una Penalità di Partita.
Ciò premesso il comportamento del giocatore che, a gioco fermo, scaglia intenzionalmente il disco all' indirizzo di qualcuno può correttamente qualificarsi come "tentativo di ferimento" posta la potenziale lesività dell' atto e la fattispecie va conseguentemente inquadrata nell' ipotesi prevista dall' Art. 10.2 del Codice delle Penalità.
Nel caso di specie risulta provato dal rapporto arbitrale che il giocatore Surma Damian ha lanciato con violenza il disco verso il capo arbitro. Tale comportamento era evidentemente ed inequivocabilmente diretto a colpire e conseguentemente a ferire il direttore di gara.
Ad avviso di questo Giudice l' intenzionalità dell' atto va desunta, da un lato dalla considerazione che un tale episodio non può derivare da un fatto accidentale o da una normale dinamica di gioco, e dall' altro dalle circostanze nella quali è maturato l' episodio in contestazione: si tratta, in sostanza, di una reazione inconsulta per protestare contro una decisione arbitrale.
Accertata, dunque, la responsabilità disciplinare di Surma Damian per il fatto a lui contestato questo Giudice ritiene di poter applicare, a parziale riduzione della sanzione, la circostanza attenuante dell' incensuratezza del giocatore in applicazione dell' Art. 32, n. 2 del Regol. di Giustizia.
Considerata pertanto quale pena base la sanzione di anni 1 (uno) e mesi 3 (tre) di sospensione da ogni attività federale, come previsto dall' Art. 10.2 del Codice delle Penalità, ed applicata la diminuzione di un terzo per l' effetto della concessione della circostanza attenuante relativa all' incensuratezza, ritiene questo Giudice di quantificare la pena in mesi 10 (dieci) di sospensione da ogni attività federale.

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