Bolzano-Cortina. Le maxi-squalifiche del giudice sportivo

Bolzano-Cortina. Le maxi-squalifiche del giudice sportivo

GARA
001001 HC INTERSPAR BOLZANO FOXES(440)–SG CORTINA DE VILMONT CHAMPAGNE(002) Camp:A Data:07-03-2009

PRECEDENTI
Precedenti per HOCKEY CLUB BOLZANO 2000 SRL A.S.D. SOC 440 :
GSP08021 del 14/10/2008 ->Perdita gara – violazione dell’ Art. 6F, lett. b) delle Norme Oganizzative Federali Annuali Giovanile – Norme Comuni – Anno Sportivo 2008/2009 e Art. 22 del Regol. di Giustizia.
GSP08051 del 30/10/2008 ->Ammonizione – violazione degli Art.li 2, n. 1 e 15 del Regol. di Giustizia.

SANZIONI INFLITTE
1) INIBIZIONE AD ATTIVITÀ FEDERALE inflitta a DIR NZ001670 MENARDI GIOVANNI Con durata sino al 07/03/2011 per violazione dell’ Art. 9.8 del Codice delle Penalità.
con la seguente motivazione:
MENARDI GIOVANNI, al termine dell’ incontro, durante l’ attraversamento del tunnel che porta agli spogliatoi, aggrediva il capo arbitro signor Fabio Lottaroli, prima verbalmente e successivamente colpendolo con pugni e calci. Attesa l’ oggettiva gravità dei fatti commessi dal dirigente Menardi Giovanni questo Giudice ritiene congruo determinare in anni 2 (due) la sanzione dell’ inibizione prevista dall’ Art. 9.8 del Codice delle Penalità.

2) INIBIZIONE AD ATTIVITÀ FEDERALE inflitta a DIR NZ001672 TALAMINI CARLO Con durata sino al 07/06/2009 per violazione dell’ Art. 9.6.2 del Codice delle Penalità.
con la seguente motivazione:
TALAMINI CARLO al termine dell’ incontro, durante l’ attraversamento del tunnel che porta agli spogliatoi, usava un linguaggio irriverente ed oltraggioso nei confronti del capo arbitro signor Fabio Lottaroli, proferendo nei suoi confronti le seguenti parole: "Sei un venduto di merda, ladro, c……., bastardo di merda!". L’ oggettiva natura oltraggiosa ed ingiuriosa delle parole indirizzate all’ arbitro, il momento ed il luogo nel quale tali fatti sono stati commessi, inducono questo Giudice a considerare equa la sanzione dell’ inibizione per mesi 3 (tre), prevista dall’ Art. 9.6.2 del Codice delle Penalità.

3) SQUALIFICA inflitta a ALL 01636 ADEY PAUL Con durata 2 giornate per violazione degli Art.li 9.1 e 9.9.1 del Codice delle Penalità.
con la seguente motivazione:
ADEY PAUL al termine dell’ incontro, mentre gli arbitri si trovavano all’ interno della lunetta a loro riservata, protestava nei loro confronti e lanciava una borraccia all’ indirizzo dei cronometristi. Dal rapporto arbitrale, peraltro, risulta che Adey Paul "insultava pesantemente" i direttori di gara senza che però siano state indicate esattamente le parole giudicate offensive. Tale lacuna impedisce a questo Giudice di valutare l’ oggettivo contenuto osceno od oltraggioso delle frasi attribuite a Adey Paul e la conseguente integrazione della fattispecie prevista dall’ Art. 9.2.1 del Codice delle Penalità, ben più grave rispetto alla riconosciuta violazione dell’ Art. 9.1.

4) AMMENDA inflitta a SOC 440 HOCKEY CLUB BOLZANO 2000 SRL A.S.D. per ai sensi dell’ Art. 17, n. 3, parte seconda, lett. b) del Regol. di Giustizia. multato di 700.00 euro settecento/00
con la seguente motivazione:
HOCKEY CLUB BOLZANO 2000 SRL A.S.D.: dal rapporto arbitrale è emerso che hanno avuto accesso al tunnel che porta agli spogliatoi alcune persone non autorizzate che si sono rese responsabili di violenze fisiche e verbali nei confronti degli arbitri. La società HC Bolzano 2000 è ritenuta oggettivamente responsabile della mancata predisposizione delle misure di sicurezza atte ad impedire l’ accesso ad aree riservate a persone non autorizzate e della violazione dell’ Art. 6M) lett. a) delle Norme Organizzative Federali Annuali – Norme Comuni – Anno Sportivo 2008/2009.

SPESE DI PROCEDURA ADDEBITATE

HC INTERSPAR BOLZANO FOXES € 200.00 duecento/00
SG CORTINA DE VILMONT CHAMPAGNE € 200.00 duecento/00

www.fisg.it

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