Il giudice sportivo dopo la rissa Strazzabosco-Lewis

Il giudice sportivo dopo la rissa Strazzabosco-Lewis

GARA
000102 HC JUNIOR MILANO VIPERS(453)–HC VILLANI BOLZANO(440) Camp:AM Data:02-01-2007

GIUDICE
00021 Avv. BIASI FRANCO

SANZIONI INFLITTE
1) SQUALIFICA inflitta a ATL 52573 LEWIS CARLYLE Con durata 3 giornate per violazione degli Art.li 5 e 15.1 del Codice delle Penalità.
con la seguente motivazione:
LEWIS CARLYLE: al minuto 37,52, mentre dinanzi alla panca dell’ HC Bolzano Villani si accendeva una mischia tra i giocatori delle due squadre, il giocatore Lewis Carlyle, che si trovava all’ interno della panca medesima, colpiva con pugni alcuni giocatori della squadra avversaria. A questo punto interveniva nella mischia il giocatore Strazzabosco Michele, che a sua volta continuava la rissa con il Lewis Carlyle. Veniva punito con PENALITA’ di PARTITA. Posto che il fatto appare conforme alla fattispecie prevista e punita dall’ Art. 15.1 del Codice delle Penalità, va osservato che dal combinato disposto tra la citata norma e l’ Art. 5 del Codice delle Penalità, la pena minima irrogabile, in assenza di circostanze attenuanti, nel caso de quo certamente non concedibili, è di due giornate di squalifica. Ritiene peraltro questo Giudice che la sanzione in concreto comminabile debba essere superiore al minimo edittale, in considerazione del fatto che la rissa è stata sostanzialmente iniziata dal Lewis Carlyle e per di più mentre il predetto giocatore si trovava nella panchina della propria squadra.

2) SQUALIFICA inflitta a ATL 20395 STRAZZABOSCO MICHELE Con durata 2 giornate per violazione degli Art.li 5 e 15.1 del Codice delle Penalità.
con la seguente motivazione:
STRAZZABOSCO MICHELE: dopo che il giocatore Lewis Carlyle, dalla propria panchina, aveva iniziato a colpire con pugni alcuni giocatori della squadra di casa, interveniva nella mischia che si era creata dinanzi alla panca dell’ HC Bolzano Villani ed iniziava una rissa con lo stesso Lewis Carlyle. Veniva punito con PENALITA’ di PARTITA. Posto che la fattispecie applicabile è quella prevista e punita dall’ Art. 15.1 del Codice delle Penalità, va osservato che dal combinato disposto tra la citata norma e l’ Art. 5 del Codice delle Penalità, la pena minima irrogabile è di due giornate di squalifica. Ciò premesso, ritiene questo Giudice che la pena in concreto possa essere contenuta nel minimo edittale, dal momento che l’ azione rissosa posta in essere dal giocatore Strazzabosco Michele appare indiscutibilmente conseguente all’ azione violenta avviata in precedenza dal Lewis Carlyle. Non pare peraltro concedibile l’ attenuante prevista dall’ Art. 32, n. 1, lett. b) del Regolamento di Giustizia, dal momento che l’ intervento dello Strazzabosco Michele non può essere valutato come mera reazione al fatto ingiusto altrui, avendo il predetto giocatore perseverato, unitamente al Lewis Carlyle, nel comportamento rissoso punito dall’ arbitro.

SPESE DI PROCEDURA ADDEBITATE

HC JUNIOR MILANO VIPERS € 200.00 duecento/00
HC VILLANI BOLZANO € 200.00 duecento/00

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