Decisioni del giudice sportivo girone A

Decisioni del giudice sportivo girone A

SV KALTERN-SC AUER ORA
Data:19-11-2006

SANZIONI INFLITTE
1) SQUALIFICA inflitta a ATL 17060 PROIETTI CHECCHI ALAN Con durata 1 giornate per violazione dell’ Art. 12.1.1 del Codice delle Penalità.
con la seguente motivazione:
PROIETTI CHECCHI ALAN veniva punito con una penalità minore più 10 minuti di p.c.c. in base all’ Art. 523, lett. a) del Regol. Uff. di gioco. per aver caricato da tergo un giocatore avversario.

2) SQUALIFICA inflitta a ATL 10677 KASTL DANIEL Con durata 1 giornate per violazione dell’ Art. 15.3 del Codice delle Penalità.
con la seguente motivazione:
KASTL DANIEL veniva punito con una penalità maggiore più p.p.c.c. in base all’ Art. 528 del Regol. Uff. di gioco per aver praticato un gioco inutilmente duro nei confronti di un giocatore avversario.

3) SQUALIFICA inflitta a ATL 03724 CASTIONI DENNIS Con durata 1 giornate per violazione dell’ Art. 15.3 del Codice delle Penalità.
con la seguente motivazione:
CASTIONI DENNIS veniva punito con una penalità maggiore più p.p.c.c.in base all’ Art. 528 del Regol. Uff. di gioco per aver praticato un gioco inutilmente duro nei confronti di un giocatore avversario.

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GARA: SSV LEIFERS-ASV PRAD
Data:19-11-2006

DOCUMENTI SU CUI SI BASA LA DECISIONE
Rapporto Arbitrale.

PRECEDENTI

SANZIONI INFLITTE
1) SQUALIFICA inflitta a ATL 16637 PÖHLI THOMAS Con durata 1 giornate per violazione dell’ Art. 16 del Codice delle Penalità.
con la seguente motivazione:
PÖHLI THOMAS veniva punito con una penalità maggiore più p.p.c.c. perchè, in un contrasto con un giocatore avversario, portava il proprio bastone al di sopra delle spalle, colpendolo e procurandogli una ferita con perdita di sangue dal naso. L’ arbitro fa presente che il giocatore colpito riprendeva regolarmente a giocare.

2) AMMONIZIONE CON DIFFIDA inflitta a ATL 12958 MATTEVI DAVID per violazione dell’ Art. 9.1 del Codice delle Penalità.
con la seguente motivazione:
MATTEVI DAVID, dopo essere stato punito con una doppia penalità minore per ostruzione e ritardo del gioco, protestava animatamente avverso la decisione arbitrale. Veniva cosi punito con 10 minuti di p.c.c.

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