Il dopo Chiavenna-Como: squalifiche, multe e Daspo

Il dopo Chiavenna-Como: squalifiche, multe e Daspo

La tanto temuta sentenza è arrivata dopo una settimana di dibattito sui fatti che hanno portato alla sospensione della partita tra Chiavenna e Como la scorsa domenica. La vicenda, oltre che in topic incandescenti su internet, è finita su paginoni dei giornali locali e persino con un trafiletto sulla Gazzetta dello Sport.
Il Giudice Sportivo, Giuseppe Detomas, ha deliberato una multa di 3 mila euro alla società, la squalifica della pista di Chiavenna per due giornate che verranno scontate l’anno prossimo dal momento che la squadra lombarda non parteciperà ai play-off (e quello di domenica era l’ultimo impegno casalingo), e una sospensione fino al 10 marzo per Manuel Tenca. Quest’ultima è assolutamente pleonastica dal momento che, come detto, domani il Chiavenna giocherà a Merano l’ultima partita della stagione e il giocatore non sarebbe comunque sceso in pista per scontare l’ultima delle 3 giornate di una precedente squalifica.
La vicenda comunque non si ferma al Giudice sportivo. Gli atti sono stati inviati al Procuratore Federale per eventuali provvedimenti ed è in corso anche un’indagine extra sportiva. Secondo il quotidiano La Provincia di Sondrio l'”Osservatorio Italiano sulle Manifestazioni Sportive” ha provveduto a notificare un provvedimento di Daspo (acronimo di Divieto di Accedere alle manifestazioni SPOrtive) a Roberto Mainetti, citato nel verbale sottostante del capoarbitro Volcan, presunto responsabile dell’aggressione. Mainetti da pochi mesi è dirigente della squadra verdeblù (anche se, stando al verbale, non risulterebbe) dopo il suo ritiro dall’hockey giocato quest’estate. 39 anni appena compiuti, è stato attaccante per decenni tanto da guadagnarsi per il suo impegno la fiducia della società. Da lui il presidente sondrasco Enzo Bonazzola ha preso le distanze attraverso le colonne del giornale e contro di lui intraprenderà dei provvedimenti interni. Il provvedimento di Daspo durerà tre anni e non è escluso che lo stesso arbitro Vinicio Volcan non abbia esposto ulteriore querela ai carabinieri.
Una pagina che il Chiavenna vuole girare prima possibile in quella che doveva essere una festa, con l’addio del capitano Cristian Sciani e la passerella trionfale, davanti al folto pubblico, dei ragazzini under 10/12 che per la prima volta hanno vinto un torneo contro squadre svizzere (nella fattispecie Bregaglia, Samedan e Poschiavo).

freccia La cronaca della partita


La sentenza

SERIE B – 21ª giornata, partita del 08/02/2015 tra Hc Chiavenna e Asd Como

Sospensione inflitta a Tenca Manuel (Chiavenna) sino al 10/03/2015
All’uscita dallo stadio in compagnia del responsabile del bar dell’impianto e di altre persone, purtroppo non identificate, insultava il direttore di gara proferendo le seguenti frasi: “Sei un figlio di pu….a, stronzo, bastardo, ti sta bene ecc. ecc.!” cercando di farsi largo tra le Forze dell’ Ordine che erano presenti a tutela degli Ufficiali di gara.
Precedenti: GSP14137 del 26/01/2015: Squalifica

Perdita gara inflitta alla squadra dell’Hockey Club Chiavenna A.s.d. per 0-5 in favore del Como e ammenda di Euro 3.000

Squalifica campo inflitta alla squadra dell’Hockey Club Chiavenna A.s.d. per 2 giornate

Dal rapporto arbitrale emerge che: durante il terzo periodo, il direttore di gara rilevava che dagli spalti venivano lanciate monetine nel campo di gara;
sempre durante la terza frazione di gioco, il linesman Lisignoli veniva colpito violentemente al capo dal lancio di una bottiglia d’acqua da mezzo litro piena e chiusa;
che a seguito del continuo lancio di oggetti sul campo, gli ufficiali di gara, per garantire la loro incolumità e quella dei giocatori, decidevano di sospendere l’incontro e di ripararsi negli spogliatoi;
che durante il tragitto tra il campo di gara e gli spogliatoi non vi era né l’addetto agli arbitri, né le forze dell’ordine;
che una persona identificata col nome di Mainetti Roberto, che non risulta tra i soggetti tesserati dall’H.C. Chiavenna, raggiungeva l’interno dello spogliatoio degli arbitri e colpiva il direttore di gara, dapprima con uno schiaffo sulla mano e successivamente con una testata al volto che gli procurava la frattura scomposta del setto nasale;
che alla luce di tali fatti, constatato il pericolo per l’incolumità degli arbitri, l’incontro veniva interrotto definitivamente;
che nella zona antistante lo spogliatoio, che avrebbe dovuto essere interdetta al pubblico, vi erano persone non autorizzate e tra queste anche il signor Silvano Molinetti, responsabile del centro sportivo che aggrediva verbalmente la terna arbitrale;
che all’uscita dallo stadio, un giocatore della società H.C. Chiavenna, Manuel Tenca, assieme ad altri soggetti non identificati insultava il direttore di gara proferendo le parole . “sei un figlio di p… , stronzo, bastardo, ti sta bene;
che la carrozzeria dell’autovettura dell’arbitro, parcheggiata all’interno dello stadio, era stata completamente rigata e danneggiata.
Ciò premesso, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del Regolamento di Giustizia, gli affiliati sono direttamente ed oggettivamente responsabili per gli illeciti sportivi commessi dai propri tesserati; inoltre rispondono, ai sensi del comma 2 dello stesso articolo, del mantenimento dell’ordine pubblico quando essi siano gli organizzatori delle competizioni.
I fatti così come descritti inducono questo Giudice ad applicare alla società H.C. Chiavenna la sanzione dell’ammenda di € 3.000,00, per il lancio di oggetti in campo e in direzione degli ufficiali di gara e per l’invasione da parte di persone non autorizzate di spazi interdetti al pubblico (art. 19, c. 3, lettere a), b) e c) del Regolamento di Giustizia), per la mancata adozione di idonee misure di sicurezza e di ordine pubblico e per il mancato rispetto degli obblighi contenuti nel punto 5N) ORDINE PUBBLICO NELL’IMPIANTO DI GARA, LETTERE a), b), d) ed e) delle Norme Comune ai Campionati Italiani 2014-2015, Prot. 870 del 18 settembre 2014, approvate con delibera del Presidente nr. 69 del 29 agosto 2014 (art. 19, c. 3, lettera b) del Regolamento di Giustizia). Tali comportamenti sono aggravati dal fatto che hanno provocato conseguenze dannose per persone e cose, avendo subito il direttore di gara gravi lesioni e danneggiamenti alla sua autovettura oltre ad aver concorso a determinare una turbativa violenta dell’ordine pubblico (art. 45, lett.b) e h) del Regolamento di Giustizia).
A tali fatti consegue anche la sanzione della squalifica del campo per n. 2 giornate ai sensi dell’articolo 22, comma 1, lett. a), b), c) e d) del Regolamento di Giustizia e della perdita della gara con il punteggio di 0 a 5 o con il maggiore scarto conseguito sul campo a favore dell’ AS Como.
Il Giudice Sportivo ordina ai sensi dell’ Art. 25 comma 2 del Regolamento di Giustizia la trasmissione degli atti al Procuratore Federale per eventuali provvedimenti di sua competenza.

Spese di procedura addebitate:
€ 200 – a Chiavenna

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