Multa al Val Pusteria e 6 mesi di inibizione a Erlacher

Multa al Val Pusteria e 6 mesi di inibizione a Erlacher

Partita Val Pusteria-Bolzano, gara 3

AMMENDA inflitta a HC VAL PUSTERIA S.S.D.A.R.L. di 1500.00 euro millecinquecento/00
con la seguente motivazione:
dal rapporto arbitrale pervenuto a questo Ufficio in data 16.04.2012 è emerso che al termine dell’incontro, mentre gli arbitri lasciavano il campo di gioco, venivano colpiti in testa e su altre parti del corpo da bicchieri in plastica colmi di birra e da altri oggetti. La società H.C. Val Pusteria è ritenuta oggettivamente responsabile del comportamento violento ed antisportivo dei suoi sostenitori e direttamente responsabile della mancata predisposizione delle misure atte a garantire l’ordine pubblico nell’impianto di gara ai sensi dell’art. 2, 2°comma del Regolamento di Giustizia ed in particolare delle più idonee misure di sicurezza che consentano il corretto svolgimento del gioco, l’incolumità del tesserati e la tutela degli arbitri anche in assenza di forza pubblica, mediante proprio personale chiaramente individuabile.

INIBIZIONE AD ATTIVITÀ FEDERALE inflitta a ERLACHER ROMAN sino al 07/10/2012  con la seguente motivazione:
Dal rapporto arbitrale si evince che Erlacher Roman, dirigente dell’H.C. Val Pusteria, al termine dell’incontro, mentre gli arbitri rientravano nello spogliatoio loro riservato, rivolgeva parole offensive in lingua tedesca alla terna arbitrale e in particolare all’arbitro Gasser che veniva anche afferrato dallo stesso Erlacher per la maglia.
L’arbitro riusciva a liberarsi dalla presa e a raggiungere lo spogliatoio.
Attesa l’oggettiva gravità dei fatti commessi dal dirigente sociale Erlacher Roman, caratterizzati da una ingiustificata violenza e dal fatto che sono stati perpetrati al termine dell’incontro e quindi con premeditazione, anche alla luce del disposto di cui all’art.29. 3°comma, che prevede una specifica aggravante per coloro che, commettendo infrazioni, rivestono la qualità di dirigenti, questo giudice ritiene congruo determinare in mesi 6 (sei) la sanzione dell’inibizione prevista dall’art.9.8 del Codice delle Penalità.
Precedenti:
GSP11035 del 21/10/2011 ->Inibizione ad attività federale

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