Decisioni del giudice sportivo

Decisioni del giudice sportivo

GARA
000976 HC LUPI BRUNICO VAL PUSTERIA(047)–SG PASUT AQUILE FVG PONTEBBA(074) Camp:AM Data:15-02-2007

GIUDICE
00021 Avv. BIASI FRANCO

DOCUMENTI SU CUI SI BASA LA DECISIONE
Rapporto Arbitrale.

PRECEDENTI
Precedenti per OBERRAUCH MAX ATL 14710 :
GSP06176 del 14/12/2006 ->Squalifica Durata: 1 giornate – violazione dell' Art. 15.3 del Codice delle Penalità.
Precedenti per BONA PATRICK ATL 02133 :
GSP06050 del 30/10/2006 ->Ammonizione con diffida – violazione dell' Art. 9.1 del Codice delle Penalità.
Precedenti per DE FRENZA FRANCESCO MICHELE ATL 28356 :
GSP06036 del 22/10/2006 ->Squalifica Durata: 2 giornate – violazione degli Art.li 4.2 e 9.2.1 del Codice delle Penalità.
GSP06335 del 02/02/2007 ->Squalifica Durata: 1 giornate – violazione dell' Art. 9.1 del Codice delle Penalità.

SANZIONI INFLITTE
1) SQUALIFICA inflitta a ATL 14710 OBERRAUCH MAX Con durata 2 giornate per violazione degli Art.li 9.1 e 9.2.1 del Codice delle Penalità.
con la seguente motivazione:
OBERRAUCH MAX, dopo essere stato punito con una penalità minore, protestava platealmente contro la decisione arbitrale ed offendeva il direttore di gara con le seguenti parole: "Du wixer" (=segaiolo). Veniva punito con 10 minuti di p.c.c.

2) SQUALIFICA inflitta a ATL 02133 BONA PATRICK Con durata 2 giornate per violazione dell' Art. 12.1.3 del Codice delle Penalità.
con la seguente motivazione:
BONA PATRICK caricava un giocatore avversario da tergo, facendolo sbattere contro la balaustra. L' arbitro fa presente che il giocatore colpito veniva sorpreso dall' azione violenta dell' avversario, non avvedendosi del suo arrivo, e si dimostrava quindi incapace di proteggersi dall' attacco subito. Il giocatore Bona Patrick veniva cosi punito con una penalità minore più 10 mimuti di p.c.c.

3) SQUALIFICA inflitta a ATL 28356 DE FRENZA FRANCESCO MICHELE Con durata 2 giornate per violazione degli Art.li 4.2 e 9.1 del Codice delle Penalità e 36, 4° comma del Regol. di Giustizia.
con la seguente motivazione:
DE FRENZA FRANCESCO MICHELE, dopo essere stato punito con una penalità minore, protestava vivacemente mandando "a qel paese" l' arbitro con un gesto della mano. Veniva cosi punito con 10 minuti di p.c.c. Mentre il direttore di gara stava comunicando al marcatore ufficiale la penalità a carico del De Frenza quest' ultimo, che già si trovava nella panca dei puniti, apriva la porta della stessa, gridando all' indirizzo del capo arbitro la seguente frase, ripetuta diverse volte: "Non ho detto niente, non puoi darmi 10 minuti, non ho detto niente, questa non è la tua partita". A questo punto veniva punito con una p.p.c.c. Si fa luogo, inoltre all' aumento della pena ai sensi dell' Art. 36, comma 4 del Regol. di Giustizia a fronte della recidiva specifica reiterata infraquinquennale contestabile di cui alle decisioni GSP06036 del 22.10.2006 e GSP06335 del 02.02.2007.

4) SQUALIFICA inflitta a ATL 02916 BUSA FILIPPO Con durata 2 giornate per violazione degli Art.li 4.2 del Codice delle Penalità e 537, lett. a) del Regol. Uff. di gioco.
con la seguente motivazione:
BUSA FILIPPO colpiva violentemente con il bastone, impugnato a due mani, un giocatore avversario da tergo all' altezza delle gambe, nella zona in cui non vi è protezione. L' arbitro fa presente che l' atleta colpito era in grado di continuare a giocare. Veniva punito con una penalità maggiore più p.p.c.c.

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