IHL: stagione conclusa per Chrystopher Collin. Varese-Alleghe sotto la lente del Giudice sportivo

IHL: stagione conclusa per Chrystopher Collin. Varese-Alleghe sotto la lente del Giudice sportivo

Al Giudice sportivo sono serviti alcuni giorni di lavoro per decidere la sospensione da ogni attività agonistica-sportiva fino al 30 luglio 2025 di Chrystopher Collin, un lasso di tempo durante il quale ha visionato la prova video di quanto successo al 25.38 di Caldaro-Appiano dello scorso 4 gennaio, in cui si evince che “il predetto giocatore, dopo essere stato punito con una penalità minore, in segno plateale di protesta contro la decisione arbitrale, scagliava violentemente e volontariamente il proprio bastone che andava a terminare il la sua corsa contro la balaustra”. Punito con una penalità maggiore di 10’, l’attaccante dei Pirati protestava ulteriormente, “inveendo nei confronti del capo arbitro e rifiutando di accomodarsi in panca puniti. La situazione richiedeva l’intervento dei due linesperson, che con difficoltà riuscivano a condurlo in panca puniti. Una volta raggiunta la panca puniti, il predetto tesserato sferrava un pugno volontariamente al viso di uno dei due linesperson. Tale comportamento veniva sanzionato con una penalità di partita di cattiva condotta, in base alla regola 40.1. Dopo la comunicazione di detta penalità, il giocatore abbandonava la panca puniti e, in segno di ulteriore protesta, scagliava violentemente e volontariamente il proprio casco sul ghiaccio”.
Nonostante “le immagini non consentono di comprendere con sufficiente chiarezza alcuni particolari decisivi ai fini del decidere, in particolare se il pugno abbia effettivamente colpito il giudice di linea o se lo abbia sfiorato appena”… e “se le risultanze istruttorie non consentono di addivenire ad un giudizio di responsabilità, al di là di ogni ragionevole dubbio, nei confronti del COLLIN per il fatto di condotta violenta consumata, rimane invece indubitabilmente accertata la commissione di un tentativo di condotta violenta”.
Nella motivazione della sentenza, il Giudice sportivo prosegue: “Posto che a differenza di altri ordinamenti sportivi, i codici disciplinari F.I.S.G. non contemplano una norma specifica diretta a punire la condotta violenta nei confronti degli arbitri, al di là della troppo generica previsione dell’art. 10.2 del Codice delle penalità (cfr. ferimento o tentativo di ferimento) che però mal si attaglia, in ragione delle risultanze istruttorie, al caso in esame, occorre applicare l’art. 1, n.1 e 2 del Regolamento di Giustizia che, nell’affermare il dovere di osservanza da parte di affiliati e tesserati del principio di lealtà, probità e rettitudine sportiva, sancisce contestualmente l’obbligo, tra l’altro, di astensione da qualunque violenza, sia fisica che verbale, stabilendo che la violazione di detti principi ed obblighi comporti la sanzione della sospensione da ogni attività federale da un minimo di 3 mesi ad un massimo di 1 anno. Nel caso che ci occupa, alla grave condotta di tentata violenza fisica ai danni di un Ufficiale di gara si somma la violazione dell’art.9.4.1 del Codice delle penalità, che punisce con la squalifica la persistenza nell’insubordinazione per la quale è già stata inflitta una penalità di cattiva condotta, nonché l’ulteriore atteggiamento di vibrata protesta, successiva alla comminazione della penalità di partita, culminato con il lancio del casco sulla pista ghiacciata”.
Inoltre a carico del giocatore c’è la recidiva per via della precedente squalifica che concorre ad aumentare la pena a 6 mesi e 20 giorni di sospensione da ogni attività agonistico-sportiva.

E’ stato inibito da ogni attività di rappresentanza dell’Alleghe fino al 25 gennaio Matthias Levis, in seguito al tono e l’atteggiamento pesantemente irriguardosi nei confronti della quaterna arbitrale; secondo la motivazione, nell’intervallo tra il secondo e il terzo tempo di Varese-Alleghe di sabato 6 gennaio, il dirigente delle Civette è stato punito con una penalità partita per cattiva condotta “in quanto, dopo avere chiesto di interloquire con gli ufficiali di gara ed ottenuto l’assenso, contestava una penalità inflitta ad un giocatore della propria squadra. Nella discussione il predetto tesserato si alterava, alzando il tono della voce e puntando il dito verso il referee, a pochi centimetri dal volto del medesimo, ed aggiungendo che ”non era venuto alla partita per essere preso in giro, né tanto meno per assistere a un teatro e a mancanze di rispetto”. Temendo a questo punto un’aggressione fisica, veniva richiesto l’intervento degli agenti della Digos che provvedevano ad allontanare il predetto tesserato. Lo stesso veniva così allontanato dal campo di gara (espulsione definitiva).

Dovrà, invece, sostare in tribuna per un turno René Vallazza per reiterate proteste, accompagnate da espressioni ingiuriose, manifestate al 33.37 della stessa partita, dopo essere stato punito con una penalità minore.
Marco Matonti se la cava con un’ammonizione con diffida per lo stesso motivo, tuttavia senza che, al 59.40, siano stati pronunciati epiteti offensivi.

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