IHL: stop di un turno per Alexander Sullmann

IHL: stop di un turno per Alexander Sullmann

Il Caldaro perde un altro giocatore in vista di Gara 4 dei quarti di finale contro il Valdifiemme: dopo Michael Felderer, che giovedì sconterà la seconda partita di squalifica, a Cavalese mancherà anche Alexander Sullmann, fermato dal Giudice sportivo per un turno in seguito ad una carica nei confronti di un avversario, compiuta in Gara 3 disputata martedì 5 marzo, procurandogli una perdita di sangue.

La società d’Oltradige ha inviato “una memoria difensiva con la quale si contesta la dinamica del fatto come descritta dal direttore di gara, in particolare evidenziando la ritenuta regolarità della carica effettuata dal giocatore Sullmann Pilser Alexander Peter, avvenuta – a dire della società interessata – con la spalla e non con il gomito. A conferma di detta circostanza veniva allegato un file contenente la ripresa video dell’azione sanzionata dall’ arbitro. La società altoatesina segnala anche il fatto che il giocatore colpito si sia rialzato subito, continuando il gioco, senza togliersi i guanti per controllare la presenza sul volto di un’eventuale ferita, né recandosi nella propria panca, come di regola avviene quando un giocatore percepisca la perdita di sangue. Sulla base di detta memoria difensiva, questo Giudice Sportivo richiedeva al direttore di gara un supplemento di rapporto nel quale venisse specificato:

1) con quale parte del corpo il Sullmann Pilser Alexander Peter avrebbe colpito l’avversario al volto, ferendolo;
2) se si sia trattato di un ferimento intenzionale;
3) se il giocatore colpito abbia ripreso il gioco e, in caso di risposta affermativa, a quale minuto dell’incontro.

Dall’integrazione del rapporto trasmessa dall’arbitro, si evince che:

1) il fallo di carica all’ altezza della testa – volontario – sarebbe avvenuto con il gomito o comunque con la parte alta del braccio;

2) nel commettere la descritta azione fallosa, il Sullmann Pilser Alexander Peter non avrebbe avuto l’intenzione di arrecare ferimento all’ avversario, ma esclusivamente la volontà di interrompere l’azione di gioco condotta da quest’ ultimo e di prendere quindi possesso del disco;

3) il ferimento comunque è stato inequivocabilmente accertato, come conseguenza del fallo subito, avendo l’arbitro constatato che il volto del giocatore ospite era parzialmente coperto dal sangue;

4) dato che il fallo è stato commesso al minuto 55,25, con il risultato in bilico, restavano da disputare le ultime fasi dei tempi regolamentari che, in quanto molto concitate, non hanno dato modo al direttore di gara di avvedersi se il giocatore ferito abbia ripreso il gioco.

Ciò premesso, occorre preliminarmente osservare che è preclusa a questo Giudice Unico Sportivo la visione del filmato allegato alla memoria difensiva della società S.V. Kaltern Caldaro, in quanto irritualmente prodotto. Il combinato disposto degli artt. 64 e 94 del Regolamento di Giustizia chiarisce infatti inequivocabilmente che la società che intenda far valere, a fini disciplinari, la prova televisiva, è tenuta a proporre reclamo con procedura d’ urgenza e quindi non oltre le ore 12.00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la competizione alla quale si riferisce, nonché – a pena di improcedibilità – al versamento della prescritta tassa federale. Nel caso di specie detta procedura è stata totalmente disattesa, con conseguente assoluta inutilizzabilità ai fini decisori del filmato come sopra proposto. In ogni caso va ricordato che la prova televisiva è consentita soltanto per “fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva”, tra i quali il caso di specie non parrebbe rientrare, trattandosi di un fallo che l’arbitro non ha descritto come connotato da particolare violenza, né commesso con l’utilizzo improprio del bastone. Ciò detto, l’accertamento del fatto in contestazione e della responsabilità disciplinare dell’atleta punito resta pertanto ancorato esclusivamente agli elementi di prova desumibili dal rapporto arbitrale e successiva integrazione, trasmessi a questo Giudice Sportivo.

Ebbene, nel caso in questione non possono sorgere dubbi in ordine alla sussistenza del fallo di carica all’altezza della testa, commessa intenzionalmente e con l’utilizzo scomposto del gomito o della parte alta del braccio. Tale azione fallosa ha comportato il ferimento al volto – non intenzionale – dell’avversario, con conseguente sanguinamento. Quanto alla circostanza che il giocatore colpito abbia ripreso o meno il gioco, essa non appare rilevante ai fini del decidere (in termini di eventuale aggravamento della responsabilità e quindi dell’infliggenda sanzione), posto che il ferimento (ma non invece la carica) è stato giudicato non intenzionale. Di fronte a tali circostanze, la responsabilità disciplinare del Sullmann Pilser Alexander Peter appare provata per avere egli violato la regola 124 del regolamento Ufficiale di Gioco.

Tale norma sanziona il fallo di carica alla testa, punibile, a discrezione del direttore di gara, in alternativa, con una penalità minore più penalità maggiore di cattiva condotta (10 minuti), penalità maggiore più penalità di partita di cattiva condotta oppure penalità di partita, con conseguente dichiarazione di “fermo cartellino”. Sempre tale regola prevede che nel caso di ferimento o anche di semplice messa in pericolo dell’incolumità fisica del giocatore che ha subito la carica scorretta alla testa, l’arbitro sia tenuto a comminare la più grave delle tre sanzioni testè ricordate. Nel caso che ci occupa, esclusa l’aggravante del ferimento, in quanto – come detto – ritenuto involontario – resta l’insindacabile valutazione del direttore di gara che, nel comminare la penalità di partita di cattiva condotta, ha evidentemente ritenuto che il fallo commesso abbia messo in pericolo l’incolumità dell’avversario o quanto meno sia stato caratterizzato da un’eccessiva durezza e/o violenza, tanto che avrebbe potuto essere punito anche con la più grave penalità di partita. La sanzione applicabile non può essere che quella della squalifica che tuttavia, in considerazione del fatto che il fallo è stato commesso al solo fine di contrastare l’ azione di gioco dell’ avversario e di impossessamento del disco, della non intenzionalità del ferimento, nonché dell’ assenza di precedenti disciplinari specifici contestabili al giocatore punito, può essere contenuta nel minimo edittale previsto di 1 (una) giornata, da scontarsi nella prossima partita di campionato fissata per la data del 07.03.2019”.

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