IHL: le squalifiche del Giudice sportivo

IHL: le squalifiche del Giudice sportivo

Il Giudice sportivo non ha usato mezze misure nei confronti dell’attaccante Sebastian Thaler e dell’allenatore Tomas Demel, squalificati rispettivamente per due e quattro giornate.

Il referto arbitrale di riferimento è quello della partita tra Appiano e Merano di sabato 16 febbraio: al 18.21 il giocatore delle Aquile era sanzionato con una penalità minore più penalità maggiore per una carica da tergo ai danni di un avversario. La pena prevista di una giornata è aumentata di un ulteriore turno di sospensione a causa della recidività di Thaler per un fallo simile risalente allo scorso settembre.

Ben più grave l’atto che di cui si è reso protagonista il coach dell’Appiano: come riportato dal referto arbitrale “al termine della gara, mentre era in corso il rituale del saluto tra i giocatori delle due compagini, l’allenatore della squadra ospitante lanciava in segno di protesta una borraccia in direzione degli arbitri. Tale oggetto attraversava il campo di gioco, sfiorando un giudice di linea. Successivamente il Demel Tomas, uscito dalla pista ghiacciata ed atteso l’arrivo degli arbitri dinanzi al loro spogliatoio, iniziava a minacciarli ad alta voce ed affrontava in particolare il capo arbitro, posizionandosi ad un paio di centimetri di distanza dal medesimo con intento intimidatorio e proseguendo nelle minacce verbali”.
Secondo il Giudice sportivo “il comportamento complessivamente assunto dal tesserato Demel Tomas appare gravemente antisportivo e lesivo dell’ obbligo di rispetto dovuto agli Ufficiali di gara. In particolare le condotte intimidatorie da esso attuate dentro e fuori la pista ghiacciata e che per poco non sono sfociate in atti di aggressione fisica ai danni del referee, non possono trovare attenuante alcuna nella tensione emotiva per una partita dal risultato incerto sino al termine, ma anzi appaiono aggravate dal ruolo di allenatore ricoperto dal sig. Demel Tomas che, in ragione dell’ elevato grado di responsabilità connesso alle funzioni svolte, rende particolarmente rilevante, sotto il profilo disciplinare, qualunque comportamento non improntato alla massima correttezza e lealtà sportiva, anche perché di (cattivo) esempio per gli atleti sottoposti alla sua direzione e comando.
Nel caso di specie è possibile escludere la sanzione più grave della sospensione in virtù dell’ incensuratezza del tesserato ma, nella quantificazione della squalifica occorre tenere conto, quale indicatore della rilevante gravità dei fatti commessi, del rapido susseguirsi degli illeciti segnalati, concentrati in pochi minuti, nonché della reiterazione dell’ atteggiamento di protesta, entrambi indici di un atteggiamento psicologico molto determinato nel condurre e portare a termine le illecite condotte sopra descritte. Deplorevole – e anch’esso elemento di appesantimento della pena – è il fatto di avere commesso i fatti contestati a gara ultimata, ovvero in un momento in cui, cessato il furore agonistico, atleti, allenatori e dirigenti accompagnatori in panchina sono chiamati alla stretta di mano, anche nei confronti dei direttori di gara, che suggella e rende onore allo spirito sportivo, al di là del risultato maturato sul campo. Per le esposte ragioni, considerata una sanzione base di 3 (tre) giornate di squalifica, applicato l’aumento di pena pari ad un’ulteriore giornata a fronte della circostanza aggravante contestabile dell’ avere il predetto tesserato commesso i fatti nel suo ruolo di allenatore e quindi in violazione dei doveri derivanti da detta funzione, ne deriva conclusivamente una squalifica di 4 (quattro) giornate da scontarsi nelle prossime partite del Campionato Italian HL”.

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