Inibiti per 15 giorni i dirigenti dell’Ora

Inibiti per 15 giorni i dirigenti dell’Ora

SERIE B – Partita del 15/01/2016 tra Egna e Ora

Inibizione ad attività federale sino al 04/02/2016 inflitte al dirigente Plattner Gunther (Ora SC)
Dal rapporto arbitrale emerge che, alla fine dell’incontro, mentre gli arbitri erano nello spogliatoio a loro riservato, entrava nello stesso, senza autorizzazione, il signori Plattner Guenther, presidente Asc Ora Hockey, sempre dal rapporto arbitrale, risulta che lo stesso avesse, sia pure con toni pacati, discusso le decisioni dei direttori di gara lamentandosene e preannunziando reclami; Tale comportamento, come giustamente rilevato nel rapporto arbitrale, costituisce una violazione del disposto di cui al Punto 5Q) paragrafo 2, delle Norme Organizzative Federali Annuali – Norme Comuni – Anno Sportivo 2015/2016 che stabilisce: “Possono accedere allo spogliatoio degli arbitri esclusivamente: il marcatore ufficiale, il supervisore, il dirigente addetto agli arbitri della squadra ospitante , il Commissario di Campo nominato dalla Federazione, il medico incaricato per i controlli antidoping se ne ravvisa la necessità. Il dirigente responsabile, che ne faccia richiesta, potrà accedere allo spogliatoio degli arbitri solo se accompagnato dal “responsabile addetto agli arbitri”. Ciò premesso, questo Giudice, in applicazione dell’art.35 del Regolamento di Giustizia, applica nei confronti del Signor Plattner Guenther la sanzione dell’interdizione temporanea della carica di dirigente federale per la durata di giorni 20, così determinata: pena base giorni trenta, diminuita di un terzo stante l’incensuratezza dello stesso.

Inibizione ad attività federale sino al 04/02/2016 inflitte al dirigente Stimpfl Thomas (Ora SC)
Dal rapporto arbitrale emerge che, alla fine dell’incontro, mentre gli arbitri erano nello spogliatoio a loro riservato, entrava nello stesso, senza autorizzazione, il signor Stimpfl Thomas, dirigente della società Asc Ora Hockey; sempre dal rapporto arbitrale, risulta che lo stesso avesse, sia pure con toni pacati, discusso le decisioni dei direttori di gara lamentandosene e preannunziando reclami; Tale comportamento, come giustamente rilevato nel rapporto arbitrale, costituisce una violazione del disposto di cui al Punto 5Q) paragrafo 2, delle Norme Organizzative Federali Annuali – Norme Comuni – Anno Sportivo 2015/2016 che stabilisce: “Possono accedere allo spogliatoio degli arbitri esclusivamente: il marcatore ufficiale, il supervisore, il dirigente addetto agli arbitri della squadra ospitante , il Commissario di Campo nominato dalla Federazione, il medico incaricato per i controlli antidoping se ne ravvisa la necessità. Il dirigente responsabile, che ne faccia richiesta, potrà accedere allo spogliatoio degli arbitri solo se accompagnato dal “responsabile addetto agli arbitri”. Ciò premesso, questo Giudice, in applicazione dell’art.35 del Regolamento di Giustizia, applica nei confronti del Signor Stimpfl Thomas la sanzione dell’interdizione temporanea della carica di dirigente federale per la durata di giorni 20, così determinata: pena base giorni trenta, diminuita di un terzo stante l’incensuratezza dello stesso.

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