Oggetto del ricorso era una questione prettamente giuridica a sapere se con una norma di rango inferiore si poteva derogare ad una norma di rango superiore peraltro mai modificata dagli organi competenti nonostante l’invito loro rivolto già due anni prima.
Con una decisione molto articolata il Tribunale sportivo ha comunque avallato la decisione di Steinmann ritenendo che da un profilo dell’emanazione delle regole il tutto sia stato rispettato.
L’HCAP ne ha preso atto pur con qualche giustificata perplessità e non ricorrerà oltre.