Pubblichiamo quanto deciso dal giudice sportivo in data 19 aprile e pubblicato sul sito della FISG:
Reclamo avverso risultato di gar dell’incontro di finale Campionato Serie “D” Interragionale disputatosi a Torino il 14.04.2013 tra la squadre dell’HC Real Torino e HC Aosta Gladiators.
Il giudice sportivo:
– letto il reclamo ritualmente e tempestivamente presentato ai sensi dell’art. 57 bis Reg.Giust. dall’Associazione Sportiva Hockey Club Aosta Gladiators e relativo alla partita di finale del Campionato Interregionale di serie “D” svoltasi a Torino il 14 aprile 2013 tra le squadre HC Real Torino e H.C. Aosta Gladiators;
– rilevato che la squadra che ha proposto il reclamo lamenta che tra gli atleti che hanno preso parte all’incontro risultava schierato per la formazione HC Real Torino il giocatore Stefanati Gianluca, il quale durante la presente stagione sportiva ha preso parte ad altri incontri di hockey su ghiaccio con la squadra E.V. Bozen 84, che ha militato nel campionato di serie A2;
– rilevato che sul foglio di arbitraggio risulta indicato Stefanati Gianluca come giocatore schierato dalla squadra HC Real Torino nell’incontro del 14 aprile 2013;
– accertato che detto giocatore risulta tra i giocatori che hanno preso parte ad incontri di campionato A2 di hockey su ghiaccio con la squadra dell’EV Bozen 84, come si evince dalle statistiche ufficiali della FISG;
– lette le Disposizioni Organizzative Annuali Stagione Sportiva 2012/2013 – Regolamento di Gioco serie “D Interregionale” – nella parte che regolano la materia della composizione delle squadre e dei giocatori ammessi testualmente recitano: “Giocatori ammessi categorie – omissis – Serie A2 nessun giocatore che sia stato schierato anche in un solo incontro 2012/2013 …”
– ritenuto pertanto che il giocatore Stefanati Gianluca non avrebbe potuto essere schierato;
– ritenuto che la violazione della citata norma relativa all’impiego di giocatori è di per sé idonea ad integrare la fattispecie di cui all’articolo 22 del Regolamento di Giustizia perché va ad incidere sulla regolarità e sull’equità sportiva;
tutto ciò considerato e premesso questo Giudice
dispone
nei confronti della società HC Real Torino la perdita della gara disputata il 14 aprile 2013 con il punteggio di 0 – 5,
dispone
l’aggiornamento della classifica del Campionato sulla base della presente decisione e la restituzione, in favore della società che ha presentato il reclamo, della relativa tassa.
dispone inoltre
la trasmissione degli atti del presente procedimento al Procuratore Federale per gli eventuali provvedimenti di sua competenza. Ritenuta la connessione dei fatti, dispone anche la trasmissione al Procuratore Federale della nota con i relativi allegati fatta pervenire a questo giudice dal Comitato Lombardia, con la quale si segnalano alcune presunte irregolarità nella disputa dell’incontro di semifinale del Campionato Interregionale “Serie D” tra le squadre del HC Real Torino e HC Diavoli Rossoneri del 7 aprile 2013.