Geronimi salterà la finale

Geronimi salterà la finale

Pubblichiamo quanto deciso dal giudice sportivo in data 2 aprile e pubblicato sul sito della FISG:

Documenti su cui si basa la decisione:
Foglio arbitraggio n. 00666 del 01.04.2012 relativo all’ incontro di Campionato Serie “D” interregionale disputatosi a Torre Pellice il 01.04.2012 tra HC Valpellice Bulldogs e HC Chiavenna. Rapporto Arbitrale.

Precedenti:
Decisione GSP11082 del 17.11.2011, Ammonizione con Diffida inflitta al giocatore Geronimi Lorenzo per violazione dell’ Art. 9.1 del Codice delle Penalità.

Sanzione inflitta:
SQUALIFICA per 1 (una) giornata inflitta al giocatore GERONIMI Lorenzo dell’ HC Chiavenna per violazione degli Art.li 9.1 del Codice delle Penalità e 36 del Regol. di Giustizia.

Motivazione:
GERONIMI Lorenzo al minuto 38.30 veniva punito con 10 minuti di p.c.c. in base all’ Art.550 del Regol. Uff. di gioco per aver protestato animatamente e insistentemente avverso una decisione arbitrale. Si fa luogo, inoltre, all’ aumento della pena ai sensi dell’ Art. 36 n.2 del Regol. di Giustizia essendo contestabile la recidiva specifica in relazione al precedente disciplinare di cui alla decisione GSP11082 del 17.11.2011.

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