Partita Alleghe-Merano
GALLO PAOLO (Merano) 4 giornate
Al termine dell` incontro colpiva intenzionalmente e violentemente con il proprio bastone impugnato a due mani un giocatore avversario all` altezza della testa. Veniva cosi punito con Penalità di Partita. L’entità della sanzione, superiore al minimo edittale (2 (due) giornate), è giustificata dal fatto che il fallo è avvenuto a partita conclusa ed è caratterizzato da significativa violenza e da particolare intensità dell’atteggiamento psicologico (dolo intenzionale).
BRONDI PAOLO (Alleghe) 2 giornate
Al termine dell’incontro veniva punito con una penalità maggiore più p.p.c.c. per aver continuato violentemente una rissa, unitamente ad altri suoi compagni di squadra, colpendo ripetutamente un giocatore avversario disteso a terra e senza casco nonostante l’ingiunzione degli ufficiali di gara a desistere da tale proposito. Il comportamento appare particolarmente grave ed antisportivo in quanto la dinamica dei fatti induce a ritenere che il giocatore colpito sia stato oggetto di una violenta ed ingiustificata aggressione, pur trovandosi in condizioni di minorata difesa, in quanto già disteso sul ghiaccio e privo di casco protettivo.
Precedenti:
GSP11097 del 23/11/2011 ->Squalifica Durata: 1 giornate
GSP11180 del 03/01/2012 ->Squalifica Durata: 2 giornate
GSP11188 del 05/01/2012 ->Squalifica Durata: 2 giornate
DE TONI LUCA (Alleghe) 2 giornate
Al termine dell` incontro veniva punito con una penalità maggiore più p.p.c.c. per aver continuato violentemente una rissa, unitamente ad altri suoi compagni di sguadra, colpendo ripetutamente un giocatore avversario disteso a terra e senza casco nonostante l’ingiunzione degli ufficiali di gara a desistere da tale proposito. Il comportamento appare particolarmente grave ed antisportivo in quanto la dinamica dei fatti induce a ritenere che il giocatore colpito sia stato oggetto di una violenta ed ingiustificata aggressione, pur trovandosi in condizioni di minorata difesa, in quanto già disteso sul ghiaccio e privo di casco protettivo. Si fa luogo, inoltre, all’aumento della pena essendo contestabile la recidiva specifica in relazione al precedente disciplinare di cui alla decisione GSP11197 del 09.01.2012.
Precedenti:
GSP11168 del 27/12/2011 ->Ammonizione con diffida
GSP11197 del 09/01/2012 ->Squalifica Durata: 1 giornate
GSP11298 del 22/02/2012 ->Squalifica Durata: 2 giornate
BOLZAN FILIPPO (Alleghe) 2 giornate
Al termine dell` incontro veniva punito con una penalità maggiore più p.p.c.c. per aver continuato violentemente una rissa, unitamente ad altri suoi compagni di sguadra, colpendo ripetutamente un giocatore avversario disteso a terra e senza casco nonostante l’ingiunzione degli ufficiali di gara a desistere da tale proposito. Il comportamento appare particolarmente grave ed antisportivo in quanto la dinamica dei fatti induce a ritenere che il giocatore colpito sia stato oggetto di una violenta ed ingiustificata aggressione, pur trovandosi in condizioni di minorata difesa, in quanto già disteso sul ghiaccio e privo di casco protettivo.
I risultati degli ottavi
Il campionato Under 16
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