Il Giudice punisce il Merano e il Vipiteno

Il Giudice punisce il Merano e il Vipiteno

Patrita Vipiteno-Merano gara 3

Precedenti per ANSOLDI MASSIMO ATL 00528 :
GSP10121 del 06/12/2010 ->Squalifica Durata: 1 giornate – violazione dell` Art. 9.3.3 del Codice delle Penalità.

ANSOLDI MASSIMO (Merano)
ammonizione con diffida
Protestava animatamente avverso una decisione arbitrale e, pertanto, gli venivano inflitti 10 minuti di p.c.c.

PERDITA GARA inflitta a HOCKEY CLUB MERANO JUNIOR A.S.D. per ai sensi degli Art.li 22 e 17 del Regol. di Giustizia e 22.2 del Codice delle Penalità. multato di 1000.00 euro mille/00
con la seguente motivazione:
Dal rapporto arbitrale si rileva che, al minuto 38.15, due giocatori della squadra H.C. Merano avevano un alterco con l’addetto alla panca puniti e con alcuni spettatori che sostavano dietro tale panca e che, durante l’episodio, è stato infranto un vetro di protezione della panca puniti senza che sia stato possibile individuare il responsabile, Sempre secondo il tale rapporto, all’inizio del terzo tempo, dopo che sono trascorsi i prescritti 15 minuti di sospensione del gioco, la squadra del H.C. Merano non si presentava in campo per riprendere la partita. Correttamente gli arbitri hanno invitato la squadra del H.C. Merano a rientrare in campo una prima volta e, trascorsi i previsti 2 minuti, sono tornati ad invitare la squadra a riprendere la partita, ma la squadra non è più rientrata sul ghiaccio. Questo Giudice ha richiesto un supplemento di rapporto arbitrale sull’episodio dal quale si evince che è stato l’allenatore a indurre la squadra H.C. Merano a non riprendere la partita. Ciò premesso, questo Giudice ritiene applicabile al caso di specie l’articolo 22 del Codice di Giustizia che prevede, oltre alle altre sanzioni, anche la perdita della gara nel caso in cui l’affiliato si renda responsabile di fatti che hanno influito in modo decisivo sullo svolgimento e sulla regolarità della partita e l’art. 22.2 del Codice della penalità che, oltre a prevedere una punizione per l’allenatore che si rifiuta di fare entrare la squadra in campo all’ordine dell’arbitro, stabilisce anche che la Società sia sanzionata con un’ammenda.
Perdita della gara a tavolino con il punteggio di 0 – 8 già maturato sul campo di gara.

CHIZZALI ROBERT (Merano)
3 giornate
Dal rapporto arbitrale emerge che il Signor Chizzali Robert allenatore dell` HC Merano Junior trascorsi i prescritti 15 minuti di sospensione del gioco tra il II° e III° periodo di gioco ed i 2 minuti previsti dall`Art. 567 del Regol. Uff. di gioco si rifiutava di fare entrare la squadra in campo all`ordine dell`arbitro.

AMMENDA inflitta a SOC 008 W.S.V. STERZING-VIPITENO A.S.D. per ai sensi dell` Art. 17, comma 3, parte seconda, lett. b) del Regol. di Giustizia. multato di 500.00 euro cinquecento/00
La società è ritenuta direttamente responsabile della mancata predisposizione di misure idonee a garantire il corretto svolgimento della gara e la sicurezza ai giocatori, così come previsto dalle norme tecnico organizzative e, nel caso di specie, il mancato apprestamento di tali misure ha determinato gli incidenti che sono occorsi nei pressi della panca puniti che hanno visto coinvolto anche il pubblico.

Ultime notizie
error: Content is protected !!