Bozen-Chiavenna: accettato parzialmente il ricorso bolzanino

Bozen-Chiavenna: accettato parzialmente il ricorso bolzanino

(com. stampa EV Bozen ’84) – Ricordiamo che l’HC Chiavenna in occasione della partita alla Sill in data 22.11.2009 , in seguito a un infortunio a un giocatore, si era rifiutato di rientrare in campo motivando la decisione con l’arrivo tardivo dell’ambulanza e perché le misure di assistenza prestate al giocatore sarebbero state inadeguate. In base alla segnalazione del Chiavenna (!) il Giudice Sportivo aveva deciso di penalizzare l’EV Bozen di un punto in classifica, di squalificare il campo per 1 giornata e di recuperare la partita con pagamento delle spese al Chiavenna.
La Commissione Federale d’Appello, in seguito al ricorso presentato dall’EV Bozen ha ora parzialmente riformato la decisione di 1° grado decidendo che la penalizzazione di 1 punto non è da ritenersi applicabile. La decisione di 1° grado è stata invece confermata per quanto riguarda la squalifica del campo, peraltro già acqua passata, e il recupero della partita quantunque riducendo al 50% il contributo alle spese da parte del Chiavenna. Anche questa decisione, a ben vedere, è assurda comunque. La Commissione Federale d’Appello ha infatti dimostrato che l’ambulanza è arrivata sul luogo nei tempi previsti dal regolamento, per cui cade buona parte della doglianza del Chiavenna e della motivazione per la decisione di 1° grado. La CFA comunque continua ad affermare che la responsabilità dell’EV Bozen starebbe nel fatto che il giocatore non sarebbe stato portato in infermeria e sostiene che la ricorrente non avrebbe neanche tentato di provare l’esistenza di un’infermeria.
Motivazione del tutto destituita di fondamento perché l’EV Bozen aveva ricorso spiegando tra l’altro che l’infermeria esiste ed è sempre accessibile quando il medico responsabile decide di usarla. L’EVB aveva fatto anche presente che l’impianto era sempre stato dalla FISG omologato come tale quindi riscontrando e certificando anche la presenza di un locale infermeria. Il mantenimento della squalifica del campo è destituita di fondamento in quanto si basa sulla stessa motivazione della penalizzazione di 1 punto in classifica, cassata dalla decisione della CFA. Se allora la motivazione non è valida per la penalizzazione non può essere valida nemmeno per la squalifica del campo non potendosi configurare come pena accessoria applicabile o meno. La decisione di recuperare la partita invece non è supportata da nessun regolamento o articolo. La materia è regolata dal Regolamento di Gioco internazionale valido anche in Italia. All’art. 567 stabilisce che “trascorsi 2 minuti dall’invito dell’arbitro a riprendere il gioco, all’Arbitro non rimane che dichiarare partita vinta alla squadra non in fallo…”. Sia il Giudice Sportivo che la CFA disattendono questa unica norma che disciplina il caso., La CFA disattende con questo anche proprie precedenti decisioni laddove sostiene che una decisione penalizzante – in questo caso il recupero della partita – debba assolutamente basarsi su norme regolamentari e, di riflesso, non può esserci penalizzazione se non ci sono norme che espressamente la prevedono. La decisione di recuperare la partita è tanto più assurda perché la CFA scrive nella propria decisione „…quantunque il rifiuto unilaterale da parte della società ospitata di non rientrare in campo appaia scelta emotiva non del tutto conforme ai regolamenti e sicuramente meritevole di approfondimento..“. Una cosa però è certa. Ammettendo motivazioni emotive si è creato un pericolosissimo precedente che consente a qualsiasi squadra di cambiare le sorti di una partita che sta andando male. Basta lasciare il campo, magari spiegando la decisione con un fantomatico accanimento del pubblico, che tanto si recupera… Lasciamo al lettore il compito di trarre le somme.

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