Decisioni giudice sportivo

Decisioni giudice sportivo

ALLEGHE HOCKEY – AQUILE FVG PONTEBBA

DOCUMENTI SU CUI SI BASA LA DECISIONE
Rapporto Arbitrale.

PRECEDENTI
Precedenti per CHITARRONI MARIO BRIAN ATL 04105 :
GSP08003 del 03/10/2008 ->Squalifica Durata: 1 giornate – violazione dell' Art. 15.1 del Codice delle Penalità.

SANZIONI INFLITTE
1) SQUALIFICA inflitta a ATL 04105 CHITARRONI MARIO BRIAN Con durata 2 giornate per violazione degli Art.li 4.2 e 15.1 del Codice delle Penalità e 36, n. 2 del Regol. di Giustizia.
con la seguente motivazione:
CHITARRONI MARIO BRIAN dopo essere stato punito con una doppia penalità minore per eccessiva durezza, dirigendosi verso la panca puniti, ricominciava l' alterco con il giocatore avversario scambiandosi pugni. Veniva cosi punito con una penalità maggiore più p.p.c.c. ai sensi dell' Art. 528 del Regol. Uff. di gioco. Si fa luogo, inoltre, all' aumento della pena ai sensi dell' Art. 36, n. 2 del Regol. di Giustizia essendo contestabile la recidiva specifica in relazione al precedente disciplinare di cui alla decisione GSP08003 del 03/10/2008.

2) SQUALIFICA inflitta a ATL 64945 LAROCQUE MARIO Con durata 1 giornate per violazione degli Art.li 4.2 e 15.1 del Codice delle Penalità.
con la seguente motivazione:
LAROCQUE MARIO dopo essere stato punito con una doppia penalità minore per eccessiva durezza, dirigendosi verso la panca puniti, ricominciava l' alterco con il giocatore avversario scambiandosi pugni. Veniva cosi punito con una penalità maggiore più p.p.c.c. ai sensi dell' Art. 528 del Regol. Uff. di gioco.

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ASIAGO HOCKEY – SG CORTINA

DOCUMENTI SU CUI SI BASA LA DECISIONE
Rapporto Arbitrale.

PRECEDENTI

SANZIONI INFLITTE
1) SQUALIFICA inflitta a ATL 20811 TESSARI MATTEO Con durata 2 giornate per violazione dell' Art. 24.1 del Codice delle Penalità.
con la seguente motivazione:
TESSARI MATTEO, durante un' azione di gioco in zona di attacco, tentava di colpire con il pomolo del bastone un giocatore avversario che in quel momento lo stava contrastando davanti alla propria porta. Veniva cosi punito con una doppia penalità minore più 10 minuti di p.c.c. ai sensi dell' Art. 521, lett. a) del Regol. Uff. di gioco.

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