CU26 – Decisioni giudice sportivo

CU26 – Decisioni giudice sportivo

ASV PRAD–SC LACES VINSCHGAU
Campionato: CU26 Data: 24-11-2007

DOCUMENTI SU CUI SI BASA LA DECISIONE
Rapporto Arbitrale.

PRECEDENTI nessuno

SANZIONI INFLITTE
1) AMMONIZIONE CON DIFFIDA inflitta a ATL 22552 WELENZOHN DANIEL per violazione dell’ Art. 9.1 del Codice delle Penalità.
con la seguente motivazione:
WELENZOHN DANIEL, dopo essere stato punito con una penalità minore, protestava animatamente e insistentemente avverso la decisione arbitrale e, pertanto, gli venivano inflitti 10 minuti di p.c.c.

NUOVO FIEMME HC 97–ALLEGHE HOCKEY
Campionato: CU26 Data: 22-11-2007

DOCUMENTI SU CUI SI BASA LA DECISIONE
Rapporto Arbitrale.

PRECEDENTI
Precedenti per VICENZI LORIS ATL 22109 :
GSP07081 del 07/11/2007 ->Ammonizione con diffida – violazione dell’ Art. 9.1 del Codice delle Penalità.

SANZIONI INFLITTE
1) SQUALIFICA inflitta a ATL 22109 VICENZI LORIS Con durata 1 giornate per violazione degli Art. 9.1 del Codice delle Penalità e 36 n. 2 del Regol. di Giustizia.
con la seguente motivazione:
VICENZI LORIS, dopo essere stato punito con una penalità minore per carica scorretta, protestava platealmente avverso la decisione arbitrale e, pertanto, gli venivano inflitti 10 minuti di p.c.c. Si fa luogo, inoltre, all’ aumento della pena ai sensi dell’ Art. 36 n. 2 del Regol. di Giustizia essendo contestabile la recidiva specifica in relazione al precedente disciplinare di cui alla decisione GSP07081 del 07.11.2007.

HC TOBLACH DOBBIACO–HC FELTREGHIACCIO JUNIOR
Camp: CU26 Data: 24-11-2007

DOCUMENTI SU CUI SI BASA LA DECISIONE
Rapporto Arbitrale.

PRECEDENTI nessuno

SANZIONI INFLITTE
1) AMMONIZIONE CON DIFFIDA inflitta a ATL 02091 BOITO MANUEL per violazione dell’ Art. 9.1 del Codice delle Penalità.
con la seguente motivazione:
BOITO MANUEL, dopo un goal segnato dalla squadra avversaria, protestava animatamente nei confronti del direttore di gara, gesticolando e sbattendo la stecca sul ghiaccio. Veniva cosi punito con 10 minuti di p.c.c.

2) AMMONIZIONE CON DIFFIDA inflitta a ATL 09110 GIOPP MICHELE per violazione dell’ Art. 9.1 del Codice delle Penalità.
con la seguente motivazione:
GIOPP MICHELE, dopo essere stato punito con una penalità minore, protestava vivacemente avverso la decisione arbitrale e, pertanto, gli venivano inflitti 10 minuti di p.c.c.

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