Finale gara 2: decisioni del giudice sull’epico fighting Smith-Melanson

Finale gara 2: decisioni del giudice sull’epico fighting Smith-Melanson

Data: 06/04/2007 Decisione N°: GSP06473

GARA
001173 HC JUNIOR MILANO VIPERS(453)–SG CORTINA DE VILMONT CHAMPAGNE(002) Camp:AM Data:05-04-2007

PRECEDENTI
Precedenti per SMITH MATTHEW STEVEN ATL 42374 :
GSP06281 del 19/01/2007 ->Ammonizione con diffida – violazione dell’ Art. 9.1 del Codice delle Penalita.

SANZIONI INFLITTE
1) SQUALIFICA inflitta a ATL 56539 MELANSON DEAN Con durata 1 giornate per violazione degli Art.li 4.2 e 9.3.3 del Codice delle Penalità.
con la seguente motivazione:
MELANSON DEAN al minuto 57,32, dopo avere subito una penalità minore per trattenuta, mentre si stava avviando verso la panca dei puniti veniva a contatto con il giocatore avversario n. 44 scatenando una piccola rissa, che i due linesman riuscivano a sedare. Subito dopo i predetti giocatori riprendevano la lite e togliendosi guanti, casco e maglia, davano luogo ad una nuova e più violenta rissa. Entrambi venivano puniti, in base all’ Art. 528, lett. e) del Regol. Uff. di gioco, con una penalità maggiore più automaticamente p.p.c.c. Interpellato telefonicamente, l’ arbitro ha precisato che i due giocatori hanno spontaneamente interrotto la contesa, recandosi subito dopo nei rispettivi spogliatoi, nella consapevolezza della sanzione che li attendeva. Nessuno dei due giocatori ha riportato ferite e nessun altro atleta delle due squadre ha partecipato alla rissa, rimasta un fatto "privato" tra Melanson Dean e Smith Matthew Steven. Ciò premesso, pur stigmatizzando severamente il comportamento antisportivo dei predetti giocatori, ritiene questo Giudice che, in assenza di qualunque precedente disciplinare specifico, la sanzione, per entrambi i giocatori, possa essere contenuta nel minimo edittale previsto dalla normativa applicata.

2) SQUALIFICA inflitta a ATL 42374 SMITH MATTHEW STEVEN Con durata 1 giornate per violazione degli Art.li 4.2 e 9.3.3 del Codice delle Penalità.
con la seguente motivazione:
SMITH MATTHEW STEVEN al minuto 57,32 veniva a contatto con un giocatore avversario (n.22), con il quale iniziava una piccola rissa, sedata dai linesman. Successivamente i predetti giocatori riprendevano la lite e togliendosi guanti, casco e maglia, davano luogo ad una nuova e più violenta rissa. Entrambi venivano puniti, in base all’ Art. 528, lett. e) del Regol. Uff. di gioco, con una penalità maggiore più automaticamente p.p.c.c. Interpellato telefonicamente, l’ arbitro ha precisato che i due giocatori hanno spontaneamente interrotto la contesa, recandosi subito dopo nei rispettivi spogliatoi, nella consapevolezza della sanzione che li attendeva. Nessuno dei due giocatori ha riportato ferite e nessun altro atleta delle due squadre ha partecipato alla rissa, rimasta un fatto "privato" tra Melanson Dean e Smith Matthew Steven. Ciò premesso, pur stigmatizzando severamente il comportamento antisportivo dei predetti giocatori, ritiene questo Giudice che, in assenza di qualunque precedente disciplinare specifico, la sanzione, per entrambi i giocatori, possa essere contenuta nel minimo edittale previsto dalla normativa applicata

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