Alleghe: nessuna squalifica

Alleghe: nessuna squalifica

TEGOLA CANADESE ALLEGHE HOCKEY – HC JUNIOR MILANO VIPERS

1) inflitta a ATL 05864 DE TONI LINO per nessuna sanzione.
con la seguente motivazione:
DE TONI LINO al minuto 54,07 in un contrasto di gioco, alzando il bastone al di sopra delle proprie spalle, nel tentativo di superare il giocatore avversario n. 96 Strazzabosco Michele, colpiva quest’ultimo accidentalmente, involontariamente e senza premeditazione in pieno volto all’altezza della bocca, procurandogli conseguentemente una grave ferita e la perdita di tre denti. Il De Toni Lino veniva cosi punito con una penalità maggiore più automaticamente p.p.c.c. ai sensi dell’Art. 530, lett. b) del Regol. Uff. di gioco. Il direttore di gara fa presente che Strazzabosco Michele, dopo le dovute cure, riprendeva a giocare regolarmente. Interpellato telefonicamente il direttore di gara ha meglio precisato la dinamica del fatto specificando quanto segue: Strazzabosco Michele, giocatore alto e possente, nell’avvicinarsi alla balaustra per cercare di impossessarsi del disco si sarebbe abbassato venendo in tal modo colpito involontariamente dal bastone del De Toni Lino, giocatore di statura assai più bassa, che stava conducendo un’azione offensiva. Sulla base delle esposte premesse, non soltanto il ferimento, ma anche l’azione di "bastone alto" sembrerebbe pertanto accidentale. Nel dubbio, questo Giudice, visti gli Art.li 2, n. 3 del Regol. di Giustizia e 504, lett. b) n. 1 del Regol. Uff. di gioco ritiene di non dovere infliggere alcuna sanzione disciplinare aggiuntiva alla Penalità di Partita per Cattiva Condotta comminata dall’arbitro.

2) AMMONIZIONE CON DIFFIDA inflitta a ATL 05866 DE TONI MANUEL per violazione dell’Art. 9.1 del Codice delle Penalità.
con la seguente motivazione:
DE TONI MANUEL al minuto 54,07, dopo la comminazione della p.p.c.c. ai danni di un proprio compagno di squadra, contestava insistentemente tale decisione arbitrale. Veniva cosi punito con 10 minuti di p.c.c. ai sensi dell’Art. 550, lett. b) del Regol. Uff. di gioco.

3) AMMENDA inflitta a SOC 018 ALLEGHE HOCKEY S. S. D. A R.L. per violazione degli Art.li 2 e 17, n. 3, parte prima del Regol. di Giustizia. multato di 750.00 Euro settecentocinquanta/00
con la seguente motivazione:
l’arbitro segnala che, all’uscita dallo stadio, un gruppo di tifosi della società Alleghe Hockey s.s.d.arl insultava il direttore di gara con le seguenti parole: "Sei un bastardo, sei un venduto di merda, arbitro bastardo, figlio di puttana, Colcuc pezzo di merda, ecc. ecc.". Inoltre tali tifosi tentavano anche di aggredire fisicamente la terna arbitrale, ma l’azione violenta veniva fortunatamente impedita dal pronto intervento delle Forze dell’Ordine presenti (circa 10-15 agenti di Polizia e Carabinieri). Il capo arbitro veniva comunque raggiunto all’altezza delle spalle da un bicchiere pieno di birra, lanciato dai predetti sostenitori. Ciò premesso, pur avendo dato prova di avere adottato sufficienti misure di sicurezza dirette ad impedire il verificarsi di incidenti dentro e fuori lo stadio, la società ospitante non può però essere considerata esente da responsabilità oggettiva, a fronte del tentativo di aggressione e delle pesanti offese verbali posti in essere dai propri sostenitori nei confronti della terna arbitrale e del supervisore dell’incontro. Va infatti ricordato che, in caso di incidenti, la presenza ed il tempestivo intervento delle Forze dell’Ordine può soltanto attenuare la responsabilità della società organizzatrice della manifestazione sportiva, ma non escluderla, specialmente alla luce dei recenti provvedimenti governativi, emessi a seguito dei tragici fatti di Catania. Per i motivi esposti si giustifica pienamente la comminazione della sanzione pecuniaria dell’ammenda, pur adeguatamente contenuta nel suo ammontare.

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