Decisioni del giudice sportivo

Decisioni del giudice sportivo

GARA
000107 EMISFERO IPERMERCATI ASIAGO HOCKEY AS(062)–HC JUNIOR MILANO VIPERS(453) Camp:AM Data:04-01-2007

PRECEDENTI
Precedenti per FORSTER NATHAN ATL 52556 :
GSP06011 del 04/10/2006 ->Ammonizione con diffida – violazione dell’ Art. 9.1 del Codice delle Penalità.

SANZIONI INFLITTE
1) AMMONIZIONE CON DIFFIDA inflitta a ATL 42920 SCANDELLA GIULIO per violazione dell’ Art. 9.1 del Codice delle Penalità.
con la seguente motivazione:
SCANDELLA GIULIO, dopo essere stato punito con una penalità minore per sgambetto, protestava vivacemente avverso la decisione arbitrale e, pertanto, gli venivano inflitti 10 minuti di p.c.c.

2) SQUALIFICA inflitta a ATL 52556 FORSTER NATHAN Con durata 2 giornate per violazione degli Art.li 4.2 e 18 del Codice delle Penalità.
con la seguente motivazione:
FORSTER NATHAN veniva punito con una penalità maggiore più p.p.c.c. ai sensi dell’ Art. 533, lett. b) del Regol. Uff. di gioco perchè in balaustra, dopo una carica, agganciava con il bastone un giocatore avversario procurandogli una ferita al mento. L’ arbitro fa presente che il giocatore ferito, dopo l’ intervento dei propri sanitari (due punti di sutura) riprendeva a giocare con apposito cerotto protettivo.

SPESE DI PROCEDURA ADDEBITATE

EMISFERO IPERMERCATI ASIAGO HOCKEY AS € 200.00 duecento/00
HC JUNIOR MILANO VIPERS € 200.00 duecento/00

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GARA
000108 HC LUPI BRUNICO VAL PUSTERIA(047)–HC VILLANI BOLZANO(440) Camp:AM Data:04-01-2007

PRECEDENTI
Precedenti per OMICIOLI MICHAEL ANDREW ATL 39847 :
GSP06103 del 16/11/2006 ->Squalifica Durata: / giornate – violazione dell’ Art. 15.3 del Codice delle Penalità.

SANZIONI INFLITTE
1) AMMONIZIONE CON DIFFIDA inflitta a ATL 39847 OMICIOLI MICHAEL ANDREW per violazione dell’ Art. 9.1 del Codice delle Penalità.
con la seguente motivazione:
OMICIOLI MICHAEL ANDREW al minuto 28,50, dopo un goal subito dalla propria squadra, correva verso il capo arbitro, che in quel momento parlava con il marcatore ufficiale, protestando vivacemente gridando e gesticolando con le mani e, pertanto, gli venivano inflitti 10 minuti di p.c.c.

2) AMMONIZIONE CON DIFFIDA inflitta a ATL 23248 ZISSER STEFAN per violazione dell’ Art. 9.1 del Codice delle Penalità.
con la seguente motivazione:
ZISSER STEFAN dalla panca giocatori protestava vivacemente gridando verso il direttore di gara avverso una decisione arbitrale e, pertanto, gli venivano inflitti 10 minuti di p.c.c.

3) SQUALIFICA inflitta a ALL 01339 MAIR STEFAN Con durata 2 giornate per violazione degli Art.li 9.2.1 del Codice delle Penalità e 30, n. 1, lett. a) del Regol. di Giustizia.
con la seguente motivazione:
MAIR STEFAN nella sua qualità di allenatore dell’ HC Villani Bolzano, al termine dell’ incontro aspettava il capo arbitro davanti allo spogliatoio e pronunciava al suo indirizzo la seguente frase in lingua tedesca, ripetendola 4 – 5 volte: “Das was du heute aufgefuehrt hast, ist unter jeder Sau. Ich hoffe dass dir das bewusst ist (quello che hai combinato oggi è una merda, spero che ti sia chiaro). Con l’ aggravante di aver commesso il fatto, in violazione dei doveri derivanti dalle sue funzioni di allenatore in seno alla società bolzanina.

SPESE DI PROCEDURA ADDEBITATE

HC VILLANI BOLZANO € 200.00 duecento/00

Il Giudice Sportivo
(Avv. Franco Biasi)

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