Decisioni del giudice sportivo 44ima gruppo B

Decisioni del giudice sportivo 44ima gruppo B

GARA: RITTEN SPORT-HC BOLZANO FOXES
Data:14-03-2006

DOCUMENTI SU CUI SI BASA LA DECISIONE
Rapporto Arbitrale.

PRECEDENTI
Precedenti per AKERSTRÖM JAN ROGER ATL 47884 :
GSP05245 del 09/01/2006 ->Squalifica -violazione dell' Art. 24.1 del Codice delle Penalità in relazione all' Art. 538, lett. a)del Regol. Uff. di gioco.
Precedenti per MUZZATTI JASON ATL 39469 :
GSP05261 del 11/01/2006 ->Ammonizione con diffida -violazione dell' Art. 9.1 del Codice delle Penalità.
Precedenti per RICKMO JÖRGEN STEFAN ATL 41959 :
GSP05026 del 12/10/2005 ->Squalifica -violazione dell’ Art. 5 del Codice delle Penalità in relazione all’ Art. 529 del Regol. Uff. di gioco.

SANZIONI INFLITTE
1) AMMONIZIONE CON DIFFIDA inflitta a ATL 47884 AKERSTRÖM JAN ROGER per violazione dell' Art. 9.1 del Codice delle Penalità.
con la seguente motivazione:
AKERSTRÖM JAN ROGER al minuto 38,24 contestava una decisione arbitrale, gesticolando in mezzo al campo di gioco per fare intendere al direttore di gara che non aveva capito nulla ed inoltre con altri gesti indicava che, secondo lui, il giocatore avversario si era tuffato. Veniva punito con 10 minuti di p.c.c. ai sensi dell' Art. 550, lett. c) del Regol. Uff. di gioco.

2) SQUALIFICA inflitta a ATL 39469 MUZZATTI JASON Con durata 2 giornate per violazione degli Art.li 5 e 15.1 del Codice delle Penalità.
con la seguente motivazione:
MUZZATTI JASON al termine dell' incontro, durante il saluto di rito tra le due squadre, aggrediva, senza apparente motivo, il giocatore avversario Alexander Egger, sferrandogli diversi pugni. A difesa dell' Egger interveniva il giocatore Dagenais, ponendosi tra i due predetti giocatori e colpendo con dei pugni il Muzzatti, che a sua volta rispondeva sferrandogli dei pugni. I due venivano divisi, a fatica, dai linesman. Muzzatti continuava a cercare l' avversario per proseguire la rissa, trattenuto comunque dai linesman e dai suoi stessi compagni di squadra. Veniva quindi punito con PENALITA' di PARTITA (20' + 5' di penalità) ai sensi dell' Art. 528, lett. b) del Regol. Uff. di gioco, avendo dato inizio alla rissa.

3) SQUALIFICA inflitta a ATL 47746 DAGENAIS RANDY ROLAND Con durata 1 giornate per violazione degli Art.li 4.2 e 15.3 del Codice delle Penalità.
con la seguente motivazione:
DAGENAIS RANDY ROLAND al termine dell' incontro, dopo essere intervenuto a difesa del proprio compagno di squadra Egger, che era stato aggredito dal giocatore avversario Muzzatti, colpiva quest' ultimo con dei pugni, venendo a propria volta colpito. I due litiganti venivano divisi, a fatica, dai linesman. L' arbitro gli infliggeva una p.p.c.c. (5' + 20' di penalità) ai sensi dell' Art. 528, lett. g) del Regol. Uff. di gioco per aver partecipato alla rissa.

4) AMMONIZIONE CON DIFFIDA inflitta a ATL 04558 COMPLOJ GEORG per violazione dell' Art. 9.1 del Codice delle Penalità.
con la seguente motivazione:
COMPLOJ GEORG al termine della partita si recava dal capo arbitro per comunicargli che lo riteneva responsabile della rissa avvenuta in campo. In tale occasione affermava testualmente "Vedi è tutta colpa tua, con che metro arbitri, non è possibile, non avevi mai la partita in mano, è tutta colpa tua se vi è stata la rissa". Quindi si allontanava, continuando a ripetere la frase "E' tutta colpa tua". Veniva cosi punito con 10 minuti di p.c.c. ai sensi dell' Art. 550, lett. c) del Regol. Uff. di gioco.

5) SQUALIFICA inflitta a ATL 41959 RICKMO JÖRGEN STEFAN Con durata 1 giornate per violazione degli Art.li 1 n. 1 e 2 e Art. 26, n. 1, lett. c) del Regol. di Giustizia.
con la seguente motivazione:
RICKMO JÖRGEN STEFAN al termine del primo periodo di gioco, stazionando a bordo pista come spettatore, puntava il dito verso gli arbitri, gridando: "Fate schifo, scandaloso, fate schifo, vergogna".

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GARA: HC SENFTER VAL PUSTERIA-TEGOLA CANADESE ALLEGHE HOCKEY

DOCUMENTI SU CUI SI BASA LA DECISIONE
Rapporto Arbitrale.

PRECEDENTI

SANZIONI INFLITTE
1) AMMONIZIONE CON DIFFIDA inflitta a ATL 47787 MCKENNA STEVE per violazione dell' Art. 9.1 del Codice delle Penalità.
con la seguente motivazione:
MCKENNA STEVE, dopo essere stato punito con una penalità minore per bastone alto, in segno di protesta tirava violentemente il disco contro la balaustra e, pertanto, gli venivano inflitti 10 minuti di p.c.c.

2) AMMONIZIONE CON DIFFIDA inflitta a ATL 47716 OLSSON DANIEL per violazione dell' Art. 9.1 del Codice delle Penalità.
con la seguente motivazione:
OLSSON DANIEL veniva punito con 10 minuti di p.c.c. perchè, durante un' interruzione di gioco, protestava insistentemente nei confronti di un linesman reclamando un fuorigioco.

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