33ª giornata, 24 giornate di squalifica dopo Vipers-Renon

33ª giornata, 24 giornate di squalifica dopo Vipers-Renon

GARA: HC JUNIOR MILANO VIPERS-RITTEN SPORT
Camp:AM Data:17-01-2006

PRECEDENTI
Precedenti per RASOM MATTEO ATL 17425 : GSP05019 del 10/10/2005 – Squalifica -violazione dell’ Art. 12.1.1 del Codice delle Penalità.

SANZIONI INFLITTE
1) SQUALIFICA inflitta a ATL 07361 FELICETTI DINO Con durata 3 giornate per violazione articoli 1, n. 2 del Regol. di Giustizia, art. 15.1 del Codice delle Penalità e art. 30, n. 1, lett. d) del Regol. di Giustizia.
con la seguente motivazione:
FELICETTI DINO: dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 50,16 veniva punito con una penalità maggiore per gioco duro più automaticamente p.p.c.c. in quanto partecipava ad una rissa che vedeva ugualmente protagonisti altri sette giocatori, anch’ essi puniti con la medesima sanzione. A fronte della assoluta genericità del rapporto, che mal si concilia con i gravi provvedimenti disciplinari adottati dal direttore di gara nei confronti di ben otto giocatori, il Giudice Sportivo richiedeva telefonicamente all’ arbitro l’ invio di una relazione più dettagliata sull’ episodio segnalato. Il supplemento di rapporto a chiarimenti, pervenuto in data 19.01.2006, specifica che la rissa ha tratto origine da uno scontro in balaustra tra quattro giocatori, i quali, dopo che l’ arbitro aveva interrotto il gioco, anzichè separarsi immediatamente, iniziavano invece a spintonarsi. A quel punto entravano in campo molti altri giocatori (circa una ventina) appartenenti ad entrambe le squadre, più però con l’ intento di frenare l’ alterco che di cercare la rissa. A questo punto i giocatori successivamente puniti con una penalità maggiore più p.p.c.c. iniziavano a colpirsi con ripetuti pugni, dando luogo alla vera e propria rissa che continuava per alcuni minuti, nonostante l’ intervento dei due linesman e di alcuni compagni delle rispettive squadre che cercavano di riportare la calma. Ciò premesso, in applicazione dei criteri indicati dall’ art. 29, I° commma del Regol. di Giustizia, ritiene questo Giudice che la sanzione base da prendere in considerazione debba essere superiore al minimo edittale previsto dall’ art. 15.1 del Codice delle Penalità e quindi pari a due giornate di squalifica. Tale valutazione si giustifica in considerazione di due elementi: a) la persistenza nel litigio e nello scambio di pugni, quest’ ultimo protrattosi anche dopo l’ intervento dei linesman e degli stessi compagni di squadra: ciò evidenzia l’ indubbia intensità dell’ atteggiamento psicologico in capo agli autori dei fatti addebitati; b) la pericolosità della rissa, a fronte dell’ elevato numero dei partecipanti, sia per l’ incolumità degli stessi atleti, sia per l’ idoneità della stessa a creare una turbativa violenta dell’ ordine pubblico. Non va infatti dimenticato che un comportamento di diffusa ed indiscriminata violenza in campo, da parte dei protagonisti della gara, è spesso ispiratore di reazioni veementi anche sugli spalti. Inoltre appare congruo un aumento di pena, a fronte della circostanza aggravante contestabile dell’ avere agito per futili motivi, non essendo emerso alcun fatto significativo collegabile sul piano logico e causale all’ evento punito e sopratutto proporzionato all’ entità degli episodi di violenza accaduti in campo. Appreso, infine, da organi di informazione (radiocronaca dell’ incontro trasmessa dall’ emittente N.B.C. Radio s.a.s. di Bolzano in data 17.01.2006 e articolo apparso nella cronaca sportiva del quotidiano Alto Adige dd. 19.01.2006) che uno o più giocatori dell’ HC Junior Milano Vipers nel corso della rissa in questione avrebbero aggredito il giocatore n. 2 Rasom Matteo del Ritten Sport, colpendolo sul corpo con alcuni calci mentre si trovava disteso sul ghiaccio e saputo altresi’ che alcuni giocatori, al termine della rissa, avrebbero avuto il volto insanguinato; rilevato che di tali episodi e circostanze non si fa menzione nel rapporto arbitrale, TRASMETTE GLI ATTI AL PROCURATORE FEDERALE, AFFINCHè PROCEDA AD ULTERIORE ISTRUTTORIA DIRETTA ALLA RICOSTRUZIONE DEI FATTI INDICATI E QUINDI ALL’ ACCERTAMENTO DI EVENTUALI RESPONSABILITA’ DISCIPLINARI A CARICO DEGLI AUTORI.

2) SQUALIFICA inflitta a ATL 44063 LEHTONEN RIKU PETTERI Con durata 3 giornate per violazione articoli 1, n. 2 del Regol. di Giustizia, art. 15.1 del Codice delle Penalità e art. 30, n. 1, lett. d) del Regol. di Giustizia.
con la seguente motivazione:
LEHTONEN RIKU PETTERI: dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 50,16 veniva punito con una penalità maggiore per gioco duro più automaticamente p.p.c.c. in quanto partecipava ad una rissa che vedeva ugualmente protagonisti altri sette giocatori, anch’ essi puniti con la medesima sanzione. A fronte della assoluta genericità del rapporto, che mal si concilia con i gravi provvedimenti disciplinari adottati dal direttore di gara nei confronti di ben otto giocatori, il Giudice Sportivo richiedeva telefonicamente all’ arbitro l’ invio di una relazione più dettagliata sull’ episodio segnalato. Il supplemento di rapporto a chiarimenti, pervenuto in data 19.01.2006, specifica che la rissa ha tratto origine da uno scontro in balaustra tra quattro giocatori, i quali, dopo che l’ arbitro aveva interrotto il gioco, anzichè separarsi immediatamente, iniziavano invece a spintonarsi. A quel punto entravano in campo molti altri giocatori (circa una ventina) appartenenti ad entrambe le squadre, più però con l’ intento di frenare l’ alterco che di cercare la rissa. A questo punto i giocatori successivamente puniti con una penalità maggiore più p.p.c.c. iniziavano a colpirsi con ripetuti pugni, dando luogo alla vera e propria rissa che continuava per alcuni minuti, nonostante l’ intervento dei due linesman e di alcuni compagni delle rispettive squadre che cercavano di riportare la calma. Ciò premesso, in applicazione dei criteri indicati dall’ art. 29, I° commma del Regol. di Giustizia, ritiene questo Giudice che la sanzione base da prendere in considerazione debba essere superiore al minimo edittale previsto dall’ art. 15.1 del Codice delle Penalità e quindi pari a due giornate di squalifica. Tale valutazione si giustifica in considerazione di due elementi: a) la persistenza nel litigio e nello scambio di pugni, quest’ ultimo protrattosi anche dopo l’ intervento dei linesman e degli stessi compagni di squadra: ciò evidenzia l’ indubbia intensità dell’ atteggiamento psicologico in capo agli autori dei fatti addebitati; b) la pericolosità della rissa, a fronte dell’ elevato numero dei partecipanti, sia per l’ incolumità degli stessi atleti, sia per l’ idoneità della stessa a creare una turbativa violenta dell’ ordine pubblico. Non va infatti dimenticato che un comportamento di diffusa ed indiscriminata violenza in campo, da parte dei protagonisti della gara, è spesso ispiratore di reazioni veementi anche sugli spalti. Inoltre appare congruo un aumento di pena, a fronte della circostanza aggravante contestabile dell’ avere agito per futili motivi, non essendo emerso alcun fatto significativo collegabile sul piano logico e causale all’ evento punito e sopratutto proporzionato all’ entità degli episodi di violenza accaduti in campo. Appreso, infine, da organi di informazione (radiocronaca dell’ incontro trasmessa dall’ emittente N.B.C. Radio s.a.s. di Bolzano in data 17.01.2006 e articolo apparso nella cronaca sportiva del quotidiano Alto Adige dd. 19.01.2006) che uno o più giocatori dell’ HC Junior Milano Vipers nel corso della rissa in questione avrebbero aggredito il giocatore n. 2 Rasom Matteo del Ritten Sport, colpendolo sul corpo con alcuni calci mentre si trovava disteso sul ghiaccio e saputo altresi’ che alcuni giocatori, al termine della rissa, avrebbero avuto il volto insanguinato; rilevato che di tali episodi e circostanze non si fa menzione nel rapporto arbitrale, TRASMETTE GLI ATTI AL PROCURATORE FEDERALE, AFFINCHè PROCEDA AD ULTERIORE ISTRUTTORIA DIRETTA ALLA RICOSTRUZIONE DEI FATTI INDICATI E QUINDI ALL’ ACCERTAMENTO DI EVENTUALI RESPONSABILITA’ DISCIPLINARI A CARICO DEGLI AUTORI.

3) SQUALIFICA inflitta a ATL 13694 MOLTENI MATTEO Con durata 3 giornate per violazione articoli 1, n. 2 del Regol. di Giustizia, art. 15.1 del Codice delle Penalità e art. 30, n. 1, lett. d) del Regol. di Giustizia.
con la seguente motivazione:
MOLTENI MATTEO: dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 50,16 veniva punito con una penalità maggiore per gioco duro più automaticamente p.p.c.c. in quanto partecipava ad una rissa che vedeva ugualmente protagonisti altri sette giocatori, anch’ essi puniti con la medesima sanzione. A fronte della assoluta genericità del rapporto, che mal si concilia con i gravi provvedimenti disciplinari adottati dal direttore di gara nei confronti di ben otto giocatori, il Giudice Sportivo richiedeva telefonicamente all’ arbitro l’ invio di una relazione più dettagliata sull’ episodio segnalato. Il supplemento di rapporto a chiarimenti, pervenuto in data 19.01.2006, specifica che la rissa ha tratto origine da uno scontro in balaustra tra quattro giocatori, i quali, dopo che l’ arbitro aveva interrotto il gioco, anzichè separarsi immediatamente, iniziavano invece a spintonarsi. A quel punto entravano in campo molti altri giocatori (circa una ventina) appartenenti ad entrambe le squadre, più però con l’ intento di frenare l’ alterco che di cercare la rissa. A questo punto i giocatori successivamente puniti con una penalità maggiore più p.p.c.c. iniziavano a colpirsi con ripetuti pugni, dando luogo alla vera e propria rissa che continuava per alcuni minuti, nonostante l’ intervento dei due linesman e di alcuni compagni delle rispettive squadre che cercavano di riportare la calma. Ciò premesso, in applicazione dei criteri indicati dall’ art. 29, I° commma del Regol. di Giustizia, ritiene questo Giudice che la sanzione base da prendere in considerazione debba essere superiore al minimo edittale previsto dall’ art. 15.1 del Codice delle Penalità e quindi pari a due giornate di squalifica. Tale valutazione si giustifica in considerazione di due elementi: a) la persistenza nel litigio e nello scambio di pugni, quest’ ultimo protrattosi anche dopo l’ intervento dei linesman e degli stessi compagni di squadra: ciò evidenzia l’ indubbia intensità dell’ atteggiamento psicologico in capo agli autori dei fatti addebitati; b) la pericolosità della rissa, a fronte dell’ elevato numero dei partecipanti, sia per l’ incolumità degli stessi atleti, sia per l’ idoneità della stessa a creare una turbativa violenta dell’ ordine pubblico. Non va infatti dimenticato che un comportamento di diffusa ed indiscriminata violenza in campo, da parte dei protagonisti della gara, è spesso ispiratore di reazioni veementi anche sugli spalti. Inoltre appare congruo un aumento di pena, a fronte della circostanza aggravante contestabile dell’ avere agito per futili motivi, non essendo emerso alcun fatto significativo collegabile sul piano logico e causale all’ evento punito e sopratutto proporzionato all’ entità degli episodi di violenza accaduti in campo. Appreso, infine, da organi di informazione (radiocronaca dell’ incontro trasmessa dall’ emittente N.B.C. Radio s.a.s. di Bolzano in data 17.01.2006 e articolo apparso nella cronaca sportiva del quotidiano Alto Adige dd. 19.01.2006) che uno o più giocatori dell’ HC Junior Milano Vipers nel corso della rissa in questione avrebbero aggredito il giocatore n. 2 Rasom Matteo del Ritten Sport, colpendolo sul corpo con alcuni calci mentre si trovava disteso sul ghiaccio e saputo altresi’ che alcuni giocatori, al termine della rissa, avrebbero avuto il volto insanguinato; rilevato che di tali episodi e circostanze non si fa menzione nel rapporto arbitrale, TRASMETTE GLI ATTI AL PROCURATORE FEDERALE, AFFINCHè PROCEDA AD ULTERIORE ISTRUTTORIA DIRETTA ALLA RICOSTRUZIONE DEI FATTI INDICATI E QUINDI ALL’ ACCERTAMENTO DI EVENTUALI RESPONSABILITA’ DISCIPLINARI A CARICO DEGLI AUTORI.

4) SQUALIFICA inflitta a ATL 13693 MOLTENI ANDREA Con durata 3 giornate per violazione articoli 1, n. 2 del Regol. di Giustizia, art. 15.1 del Codice delle Penalità e art. 30, n. 1, lett. d) del Regol. di Giustizia.
con la seguente motivazione:
MOLTENI ANDREA: dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 50,16 veniva punito con una penalità maggiore per gioco duro più automaticamente p.p.c.c. in quanto partecipava ad una rissa che vedeva ugualmente protagonisti altri sette giocatori, anch’ essi puniti con la medesima sanzione. A fronte della assoluta genericità del rapporto, che mal si concilia con i gravi provvedimenti disciplinari adottati dal direttore di gara nei confronti di ben otto giocatori, il Giudice Sportivo richiedeva telefonicamente all’ arbitro l’ invio di una relazione più dettagliata sull’ episodio segnalato. Il supplemento di rapporto a chiarimenti, pervenuto in data 19.01.2006, specifica che la rissa ha tratto origine da uno scontro in balaustra tra quattro giocatori, i quali, dopo che l’ arbitro aveva interrotto il gioco, anzichè separarsi immediatamente, iniziavano invece a spintonarsi. A quel punto entravano in campo molti altri giocatori (circa una ventina) appartenenti ad entrambe le squadre, più però con l’ intento di frenare l’ alterco che di cercare la rissa. A questo punto i giocatori successivamente puniti con una penalità maggiore più p.p.c.c. iniziavano a colpirsi con ripetuti pugni, dando luogo alla vera e propria rissa che continuava per alcuni minuti, nonostante l’ intervento dei due linesman e di alcuni compagni delle rispettive squadre che cercavano di riportare la calma. Ciò premesso, in applicazione dei criteri indicati dall’ art. 29, I° commma del Regol. di Giustizia, ritiene questo Giudice che la sanzione base da prendere in considerazione debba essere superiore al minimo edittale previsto dall’ art. 15.1 del Codice delle Penalità e quindi pari a due giornate di squalifica. Tale valutazione si giustifica in considerazione di due elementi: a) la persistenza nel litigio e nello scambio di pugni, quest’ ultimo protrattosi anche dopo l’ intervento dei linesman e degli stessi compagni di squadra: ciò evidenzia l’ indubbia intensità dell’ atteggiamento psicologico in capo agli autori dei fatti addebitati; b) la pericolosità della rissa, a fronte dell’ elevato numero dei partecipanti, sia per l’ incolumità degli stessi atleti, sia per l’ idoneità della stessa a creare una turbativa violenta dell’ ordine pubblico. Non va infatti dimenticato che un comportamento di diffusa ed indiscriminata violenza in campo, da parte dei protagonisti della gara, è spesso ispiratore di reazioni veementi anche sugli spalti. Inoltre appare congruo un aumento di pena, a fronte della circostanza aggravante contestabile dell’ avere agito per futili motivi, non essendo emerso alcun fatto significativo collegabile sul piano logico e causale all’ evento punito e sopratutto proporzionato all’ entità degli episodi di violenza accaduti in campo. Appreso, infine, da organi di informazione (radiocronaca dell’ incontro trasmessa dall’ emittente N.B.C. Radio s.a.s. di Bolzano in data 17.01.2006 e articolo apparso nella cronaca sportiva del quotidiano Alto Adige dd. 19.01.2006) che uno o più giocatori dell’ HC Junior Milano Vipers nel corso della rissa in questione avrebbero aggredito il giocatore n. 2 Rasom Matteo del Ritten Sport, colpendolo sul corpo con alcuni calci mentre si trovava disteso sul ghiaccio e saputo altresi’ che alcuni giocatori, al termine della rissa, avrebbero avuto il volto insanguinato; rilevato che di tali episodi e circostanze non si fa menzione nel rapporto arbitrale, TRASMETTE GLI ATTI AL PROCURATORE FEDERALE, AFFINCHè PROCEDA AD ULTERIORE ISTRUTTORIA DIRETTA ALLA RICOSTRUZIONE DEI FATTI INDICATI E QUINDI ALL’ ACCERTAMENTO DI EVENTUALI RESPONSABILITA’ DISCIPLINARI A CARICO DEGLI AUTORI.

5) SQUALIFICA inflitta a ATL 09913 HAFNER MARKUS Con durata 3 giornate per violazione articoli 1, n. 2 del Regol. di Giustizia, art. 15.1 del Codice delle Penalità e art. 30, n. 1, lett. d) del Regol. di Giustizia.
con la seguente motivazione:
HAFNER MARKUS: dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 50,16 veniva punito con una penalità maggiore per gioco duro più automaticamente p.p.c.c. in quanto partecipava ad una rissa che vedeva ugualmente protagonisti altri sette giocatori, anch’ essi puniti con la medesima sanzione. A fronte della assoluta genericità del rapporto, che mal si concilia con i gravi provvedimenti disciplinari adottati dal direttore di gara nei confronti di ben otto giocatori, il Giudice Sportivo richiedeva telefonicamente all’ arbitro l’ invio di una relazione più dettagliata sull’ episodio segnalato. Il supplemento di rapporto a chiarimenti, pervenuto in data 19.01.2006, specifica che la rissa ha tratto origine da uno scontro in balaustra tra quattro giocatori, i quali, dopo che l’ arbitro aveva interrotto il gioco, anzichè separarsi immediatamente, iniziavano invece a spintonarsi. A quel punto entravano in campo molti altri giocatori (circa una ventina) appartenenti ad entrambe le squadre, più però con l’ intento di frenare l’ alterco che di cercare la rissa. A questo punto i giocatori successivamente puniti con una penalità maggiore più p.p.c.c. iniziavano a colpirsi con ripetuti pugni, dando luogo alla vera e propria rissa che continuava per alcuni minuti, nonostante l’ intervento dei due linesman e di alcuni compagni delle rispettive squadre che cercavano di riportare la calma. Ciò premesso, in applicazione dei criteri indicati dall’ art. 29, I° commma del Regol. di Giustizia, ritiene questo Giudice che la sanzione base da prendere in considerazione debba essere superiore al minimo edittale previsto dall’ art. 15.1 del Codice delle Penalità e quindi pari a due giornate di squalifica. Tale valutazione si giustifica in considerazione di due elementi: a) la persistenza nel litigio e nello scambio di pugni, quest’ ultimo protrattosi anche dopo l’ intervento dei linesman e degli stessi compagni di squadra: ciò evidenzia l’ indubbia intensità dell’ atteggiamento psicologico in capo agli autori dei fatti addebitati; b) la pericolosità della rissa, a fronte dell’ elevato numero dei partecipanti, sia per l’ incolumità degli stessi atleti, sia per l’ idoneità della stessa a creare una turbativa violenta dell’ ordine pubblico. Non va infatti dimenticato che un comportamento di diffusa ed indiscriminata violenza in campo, da parte dei protagonisti della gara, è spesso ispiratore di reazioni veementi anche sugli spalti. Inoltre appare congruo un aumento di pena, a fronte della circostanza aggravante contestabile dell’ avere agito per futili motivi, non essendo emerso alcun fatto significativo collegabile sul piano logico e causale all’ evento punito e sopratutto proporzionato all’ entità degli episodi di violenza accaduti in campo. Appreso, infine, da organi di informazione (radiocronaca dell’ incontro trasmessa dall’ emittente N.B.C. Radio s.a.s. di Bolzano in data 17.01.2006 e articolo apparso nella cronaca sportiva del quotidiano Alto Adige dd. 19.01.2006) che uno o più giocatori dell’ HC Junior Milano Vipers nel corso della rissa in questione avrebbero aggredito il giocatore n. 2 Rasom Matteo del Ritten Sport, colpendolo sul corpo con alcuni calci mentre si trovava disteso sul ghiaccio e saputo altresi’ che alcuni giocatori, al termine della rissa, avrebbero avuto il volto insanguinato; rilevato che di tali episodi e circostanze non si fa menzione nel rapporto arbitrale, TRASMETTE GLI ATTI AL PROCURATORE FEDERALE, AFFINCHè PROCEDA AD ULTERIORE ISTRUTTORIA DIRETTA ALLA RICOSTRUZIONE DEI FATTI INDICATI E QUINDI ALL’ ACCERTAMENTO DI EVENTUALI RESPONSABILITA’ DISCIPLINARI A CARICO DEGLI AUTORI.

6) SQUALIFICA inflitta a ATL 02936 BUSTREO PAOLO Con durata 3 giornate per violazione articoli 1, n. 2 del Regol. di Giustizia, art. 15.1 del Codice delle Penalità e art. 30, n. 1, lett. d) del Regol. di Giustizia.
con la seguente motivazione:
BUSTREO PAOLO: dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 50,16 veniva punito con una penalità maggiore per gioco duro più automaticamente p.p.c.c. in quanto partecipava ad una rissa che vedeva ugualmente protagonisti altri sette giocatori, anch’ essi puniti con la medesima sanzione. A fronte della assoluta genericità del rapporto, che mal si concilia con i gravi provvedimenti disciplinari adottati dal direttore di gara nei confronti di ben otto giocatori, il Giudice Sportivo richiedeva telefonicamente all’ arbitro l’ invio di una relazione più dettagliata sull’ episodio segnalato. Il supplemento di rapporto a chiarimenti, pervenuto in data 19.01.2006, specifica che la rissa ha tratto origine da uno scontro in balaustra tra quattro giocatori, i quali, dopo che l’ arbitro aveva interrotto il gioco, anzichè separarsi immediatamente, iniziavano invece a spintonarsi. A quel punto entravano in campo molti altri giocatori (circa una ventina) appartenenti ad entrambe le squadre, più però con l’ intento di frenare l’ alterco che di cercare la rissa. A questo punto i giocatori successivamente puniti con una penalità maggiore più p.p.c.c. iniziavano a colpirsi con ripetuti pugni, dando luogo alla vera e propria rissa che continuava per alcuni minuti, nonostante l’ intervento dei due linesman e di alcuni compagni delle rispettive squadre che cercavano di riportare la calma. Ciò premesso, in applicazione dei criteri indicati dall’ art. 29, I° commma del Regol. di Giustizia, ritiene questo Giudice che la sanzione base da prendere in considerazione debba essere superiore al minimo edittale previsto dall’ art. 15.1 del Codice delle Penalità e quindi pari a due giornate di squalifica. Tale valutazione si giustifica in considerazione di due elementi: a) la persistenza nel litigio e nello scambio di pugni, quest’ ultimo protrattosi anche dopo l’ intervento dei linesman e degli stessi compagni di squadra: ciò evidenzia l’ indubbia intensità dell’ atteggiamento psicologico in capo agli autori dei fatti addebitati; b) la pericolosità della rissa, a fronte dell’ elevato numero dei partecipanti, sia per l’ incolumità degli stessi atleti, sia per l’ idoneità della stessa a creare una turbativa violenta dell’ ordine pubblico. Non va infatti dimenticato che un comportamento di diffusa ed indiscriminata violenza in campo, da parte dei protagonisti della gara, è spesso ispiratore di reazioni veementi anche sugli spalti. Inoltre appare congruo un aumento di pena, a fronte della circostanza aggravante contestabile dell’ avere agito per futili motivi, non essendo emerso alcun fatto significativo collegabile sul piano logico e causale all’ evento punito e sopratutto proporzionato all’ entità degli episodi di violenza accaduti in campo. Appreso, infine, da organi di informazione (radiocronaca dell’ incontro trasmessa dall’ emittente N.B.C. Radio s.a.s. di Bolzano in data 17.01.2006 e articolo apparso nella cronaca sportiva del quotidiano Alto Adige dd. 19.01.2006) che uno o più giocatori dell’ HC Junior Milano Vipers nel corso della rissa in questione avrebbero aggredito il giocatore n. 2 Rasom Matteo del Ritten Sport, colpendolo sul corpo con alcuni calci mentre si trovava disteso sul ghiaccio e saputo altresi’ che alcuni giocatori, al termine della rissa, avrebbero avuto il volto insanguinato; rilevato che di tali episodi e circostanze non si fa menzione nel rapporto arbitrale, TRASMETTE GLI ATTI AL PROCURATORE FEDERALE, AFFINCHè PROCEDA AD ULTERIORE ISTRUTTORIA DIRETTA ALLA RICOSTRUZIONE DEI FATTI INDICATI E QUINDI ALL’ ACCERTAMENTO DI EVENTUALI RESPONSABILITA’ DISCIPLINARI A CARICO DEGLI AUTORI.

7) SQUALIFICA inflitta a ATL 17425 RASOM MATTEO Con durata 3 giornate per violazione articoli 1, n. 2 del Regol. di Giustizia, art. 15.1 del Codice delle Penalità e art. 30, n. 1, lett. d) del Regol. di Giustizia.
con la seguente motivazione:
RASOM MATTEO: dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 50,16 veniva punito con una penalità maggiore per gioco duro più automaticamente p.p.c.c. in quanto partecipava ad una rissa che vedeva ugualmente protagonisti altri sette giocatori, anch’ essi puniti con la medesima sanzione. A fronte della assoluta genericità del rapporto, che mal si concilia con i gravi provvedimenti disciplinari adottati dal direttore di gara nei confronti di ben otto giocatori, il Giudice Sportivo richiedeva telefonicamente all’ arbitro l’ invio di una relazione più dettagliata sull’ episodio segnalato. Il supplemento di rapporto a chiarimenti, pervenuto in data 19.01.2006, specifica che la rissa ha tratto origine da uno scontro in balaustra tra quattro giocatori, i quali, dopo che l’ arbitro aveva interrotto il gioco, anzichè separarsi immediatamente, iniziavano invece a spintonarsi. A quel punto entravano in campo molti altri giocatori (circa una ventina) appartenenti ad entrambe le squadre, più però con l’ intento di frenare l’ alterco che di cercare la rissa. A questo punto i giocatori successivamente puniti con una penalità maggiore più p.p.c.c. iniziavano a colpirsi con ripetuti pugni, dando luogo alla vera e propria rissa che continuava per alcuni minuti, nonostante l’ intervento dei due linesman e di alcuni compagni delle rispettive squadre che cercavano di riportare la calma. Ciò premesso, in applicazione dei criteri indicati dall’ art. 29, I° commma del Regol. di Giustizia, ritiene questo Giudice che la sanzione base da prendere in considerazione debba essere superiore al minimo edittale previsto dall’ art. 15.1 del Codice delle Penalità e quindi pari a due giornate di squalifica. Tale valutazione si giustifica in considerazione di due elementi: a) la persistenza nel litigio e nello scambio di pugni, quest’ ultimo protrattosi anche dopo l’ intervento dei linesman e degli stessi compagni di squadra: ciò evidenzia l’ indubbia intensità dell’ atteggiamento psicologico in capo agli autori dei fatti addebitati; b) la pericolosità della rissa, a fronte dell’ elevato numero dei partecipanti, sia per l’ incolumità degli stessi atleti, sia per l’ idoneità della stessa a creare una turbativa violenta dell’ ordine pubblico. Non va infatti dimenticato che un comportamento di diffusa ed indiscriminata violenza in campo, da parte dei protagonisti della gara, è spesso ispiratore di reazioni veementi anche sugli spalti. Inoltre appare congruo un aumento di pena, a fronte della circostanza aggravante contestabile dell’ avere agito per futili motivi, non essendo emerso alcun fatto significativo collegabile sul piano logico e causale all’ evento punito e sopratutto proporzionato all’ entità degli episodi di violenza accaduti in campo. Appreso, infine, da organi di informazione (radiocronaca dell’ incontro trasmessa dall’ emittente N.B.C. Radio s.a.s. di Bolzano in data 17.01.2006 e articolo apparso nella cronaca sportiva del quotidiano Alto Adige dd. 19.01.2006) che uno o più giocatori dell’ HC Junior Milano Vipers nel corso della rissa in questione avrebbero aggredito il giocatore n. 2 Rasom Matteo del Ritten Sport, colpendolo sul corpo con alcuni calci mentre si trovava disteso sul ghiaccio e saputo altresi’ che alcuni giocatori, al termine della rissa, avrebbero avuto il volto insanguinato; rilevato che di tali episodi e circostanze non si fa menzione nel rapporto arbitrale, TRASMETTE GLI ATTI AL PROCURATORE FEDERALE, AFFINCHè PROCEDA AD ULTERIORE ISTRUTTORIA DIRETTA ALLA RICOSTRUZIONE DEI FATTI INDICATI E QUINDI ALL’ ACCERTAMENTO DI EVENTUALI RESPONSABILITA’ DISCIPLINARI A CARICO DEGLI AUTORI.

8) SQUALIFICA inflitta a ATL 07075 FAGGIONI FLAVIO Con durata 3 giornate per violazione articoli 1, n. 2 del Regol. di Giustizia, art. 15.1 del Codice delle Penalità e art. 30, n. 1, lett. d) del Regol. di Giustizia.
con la seguente motivazione:
FAGGIONI FLAVIO: dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 50,16 veniva punito con una penalità maggiore per gioco duro più automaticamente p.p.c.c. in quanto partecipava ad una rissa che vedeva ugualmente protagonisti altri sette giocatori, anch’ essi puniti con la medesima sanzione. A fronte della assoluta genericità del rapporto, che mal si concilia con i gravi provvedimenti disciplinari adottati dal direttore di gara nei confronti di ben otto giocatori, il Giudice Sportivo richiedeva telefonicamente all’ arbitro l’ invio di una relazione più dettagliata sull’ episodio segnalato. Il supplemento di rapporto a chiarimenti, pervenuto in data 19.01.2006, specifica che la rissa ha tratto origine da uno scontro in balaustra tra quattro giocatori, i quali, dopo che l’ arbitro aveva interrotto il gioco, anzichè separarsi immediatamente, iniziavano invece a spintonarsi. A quel punto entravano in campo molti altri giocatori (circa una ventina) appartenenti ad entrambe le squadre, più però con l’ intento di frenare l’ alterco che di cercare la rissa. A questo punto i giocatori successivamente puniti con una penalità maggiore più p.p.c.c. iniziavano a colpirsi con ripetuti pugni, dando luogo alla vera e propria rissa che continuava per alcuni minuti, nonostante l’ intervento dei due linesman e di alcuni compagni delle rispettive squadre che cercavano di riportare la calma. Ciò premesso, in applicazione dei criteri indicati dall’ art. 29, I° commma del Regol. di Giustizia, ritiene questo Giudice che la sanzione base da prendere in considerazione debba essere superiore al minimo edittale previsto dall’ art. 15.1 del Codice delle Penalità e quindi pari a due giornate di squalifica. Tale valutazione si giustifica in considerazione di due elementi: a) la persistenza nel litigio e nello scambio di pugni, quest’ ultimo protrattosi anche dopo l’ intervento dei linesman e degli stessi compagni di squadra: ciò evidenzia l’ indubbia intensità dell’ atteggiamento psicologico in capo agli autori dei fatti addebitati; b) la pericolosità della rissa, a fronte dell’ elevato numero dei partecipanti, sia per l’ incolumità degli stessi atleti, sia per l’ idoneità della stessa a creare una turbativa violenta dell’ ordine pubblico. Non va infatti dimenticato che un comportamento di diffusa ed indiscriminata violenza in campo, da parte dei protagonisti della gara, è spesso ispiratore di reazioni veementi anche sugli spalti. Inoltre appare congruo un aumento di pena, a fronte della circostanza aggravante contestabile dell’ avere agito per futili motivi, non essendo emerso alcun fatto significativo collegabile sul piano logico e causale all’ evento punito e sopratutto proporzionato all’ entità degli episodi di violenza accaduti in campo. Appreso, infine, da organi di informazione (radiocronaca dell’ incontro trasmessa dall’ emittente N.B.C. Radio s.a.s. di Bolzano in data 17.01.2006 e articolo apparso nella cronaca sportiva del quotidiano Alto Adige dd. 19.01.2006) che uno o più giocatori dell’ HC Junior Milano Vipers nel corso della rissa in questione avrebbero aggredito il giocatore n. 2 Rasom Matteo del Ritten Sport, colpendolo sul corpo con alcuni calci mentre si trovava disteso sul ghiaccio e saputo altresi’ che alcuni giocatori, al termine della rissa, avrebbero avuto il volto insanguinato; rilevato che di tali episodi e circostanze non si fa menzione nel rapporto arbitrale, TRASMETTE GLI ATTI AL PROCURATORE FEDERALE, AFFINCHè PROCEDA AD ULTERIORE ISTRUTTORIA DIRETTA ALLA RICOSTRUZIONE DEI FATTI INDICATI E QUINDI ALL’ ACCERTAMENTO DI EVENTUALI RESPONSABILITA’ DISCIPLINARI A CARICO DEGLI AUTORI.

9) AMMONIZIONE CON DIFFIDA inflitta a ATL 48002 JOSEPH CHRISTOPHER per violazione dell’ Art. 9.1 del Codice delle Penalità.
con la seguente motivazione:
JOSEPH CHRISTOPHER: al minuto 50,33 veniva punito con p.p.c.c. in quanto applaudiva e derideva l’ arbitro in segno di protesta, dopo che gli era stata inflitta una penalità minore. Ciò detto, rileva questo Giudice che la sanzione della p.p.c.c. comminata dall’ arbitro non appare conforme alla previsione normativa di cui all’ art. 550 del Regol. Uff. di gioco, che prevede espressamente, in caso di proteste od ingiurie all’ indirizzo dell’ arbitro, una penalità di 10 minuti di p.c.c. a carico del giocatore in fallo. Soltanto dopo avere inflitto tale penalità, l’ arbitro, in caso di reiterazione delle contestazioni o del comportamento irriguardoso da parte del giocatore, è autorizzato ad infliggere una p.p.c.c. Nel caso de quo – come detto – il direttore di gara ha invece direttamente inflitto una p.p.c.c., senza la preventiva comminazione della penalità di 10 minuti per c.c. Inoltre dalla descrizione dell’ episodio incriminato, come risultante dal rapporto arbitrale, non è possibile contestare all’ atleta Joseph Christopher alcun atteggiamento di persistente e ripetuta insubordinazione, che, al di là dell’ errato intervento arbitrale, possa giustificare, in assenza di recidiva specifica, una sanzione superiore a quella odiernamente inflitta.

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