Decisioni del Giudice Sportivo: a Veggiato 5 giornate

Decisioni del Giudice Sportivo: a Veggiato 5 giornate

Data: 27/12/2005 Decisione N°: GSP05214
GARA 000097 SG CORTINA SEGAFREDO ZANETTI(002)–TEGOLA CANADESE ALLEGHE HOCKEY(018) Camp:AM Data:26-12-2005

GIUDICE 00021 Avv. BIASI FRANCO

DOCUMENTI SU CUI SI BASA LA DECISIONE
Rapporto Arbitrale.

PRECEDENTI SANZIONI INFLITTE
1) SQUALIFICA inflitta a ATL 21921 VEGGIATO DANIELE Con durata 5 giornate per violazione degli Art.li 9.2.1 del Codice delle Penalità in relazione all’ Art. 550, lett. f) del Regol. Uff. di gioco e 32, n. 1, lett. e) del Regol. di Giustizia.
con la seguente motivazione:
VEGGIATO DANIELE al minuto 35,14, durante un alterco, si rivolgeva ad un avversario, pronunciando al suo indirizzo le seguenti parole offensive: “Negro di merda”. Veniva punito con Penalità di Partita per Cattiva Condotta e conseguentemente espulso dal campo di gioco per il resto dell’ incontro. Raggiunto lo spogliatoio, lo stesso giocatore ammetteva la propria responsabilità per l’ accaduto, attribuendo il pronunciamento dell’ inqualificabile ingiuria, allo stato di forte tensione dettata dalla disputa di un incontro molto sentito e da lui indicato come il “derby”. Il predetto giocatore porgeva poi le proprie scuse all’avversario offeso, prima tramite i propri compagni di squadra e quindi personalmente. Posto che il segnalato comportamento ingiurioso appare di indiscutibile gravità, in quanto, mirando a colpire il senso di appartenenza ad una razza, è risultato idoneo ad offendere nel più profondo l’onore e la dignità dell’avversario, va peraltro considerato, ai fini di un’equa valutazione del fatto, anche il ravvedimento del giocatore punito, che attraverso il riconoscimento spontaneo delle proprie responsabilità e sopratutto le scuse presentate tempestivamente al giocatore avversario, ha dimostrato di avere, almeno in parte, “recuperato” il senso della lealtà e rettitudine sportiva. Cio’ premesso, quantificata la sanzione base in 6 (sei) giornate di squalifica, applicata la diminuzione di pena per la riconosciuta circostanza attenuante dell’ essersi, il Veggiato Daniele, adoperato spontaneamente per ridurre le conseguenze dannose del proprio illecito comportamento, rilevata l’incensuratezza dell’incolpato, il Giudice Sportivo determina in complessive 5 (cinque) giornate la squalifica da infliggersi al giocatore Daniele Veggiato.

SPESE DI PROCEDURA ADDEBITATE
TEGOLA CANADESE ALLEGHE HOCKEY € 200.00 duecento/00

Data: 27/12/2005 Decisione N°: GSP05212
GARA 000098 SHC FASSA LEVONI(020)–SUPERMERCATI A&O ASIAGO HOCKEY(062) Camp:AM Data:26-12-2005

GIUDICE 00021 Avv. BIASI FRANCO
DOCUMENTI SU CUI SI BASA LA DECISIONE
Rapporto Arbitrale.

PRECEDENTI
Precedenti per IORI DIEGO ATL 10467 : GSP05114 del 18/11/2005 ->Squalifica -violazione degli Art.li 9.2.1 e 9.3.1 del Codice delle Penalità e 32, n. 2) del Regol. di Giustizia.

SANZIONI INFLITTE
1) SQUALIFICA inflitta a ATL 10467 IORI DIEGO Con durata 3 giornate per violazione dell’ Art. 13.1 del Codice delle Penalità.
con la seguente motivazione:
IORI DIEGO veniva punito con una penalità maggiore più p.p.c.c. per aver caricato con il bastone un giocatore avversario sulla balaustra.

2) SQUALIFICA inflitta a ATL 16795 PARCO JOHN Con durata 3 giornate per violazione dell’ Art. 13.1 del Codice delle Penalità.
con la seguente motivazione:
PARCO JOHN visto il fallo fatto dal giocatore avversario Iori Diego inseguiva lo stesso e lo caricava più volte con il bastone sulla schiena. Veniva cosi punito con una penalità maggiore più p.p.c.c.

3) SQUALIFICA inflitta a ATL 42920 SCANDELLA GIULIO Con durata 1 giornate per violazione dell’ Art. 15.3 del Codice delle Penalità in relazione all’ Art. 528, lett. g) del Regol. Uff. di gioco.
con la seguente motivazione:
SCANDELLA GIULIO veniva punito con una penalità maggiore più p.p.c.c. per aver praticato un gioco inutilmente duro nei confronti di un giocatore avversario.

SPESE DI PROCEDURA ADDEBITATE
SHC FASSA LEVONI € 200.00 duecento/00
SUPERMERCATI A&O ASIAGO HOCKEY € 200.00 duecento/00

Il Giudice Sportivo
(Avv. Franco Biasi)

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