Giudice sportivo: sconfitte a tavolino per Merano e Fiemme

Giudice sportivo: sconfitte a tavolino per Merano e Fiemme

Il mancato arrivo a Como e a Milano di Merano e Fiemme costa alle due società la sconfitta a tavolino (0-5) delle rispettive partite, di seguito le motivazioni e la classifica aggiornata.

Merano:
Con comunicazione dd.13.12.2017, la società H.C. Merano Junior, a firma del suo dirigente avv. Walter Andriolo, segnalava a questo Giudice Sportivo, a giustificazione del mancato arrivo della propria squadra allo stadio di Como, il grave inconveniente, divenuto fatto notorio, dell’ intenso traffico presente sin dalla prima mattina sull’ autostrada del Brennero, causato verosimilmente dal rientro anticipato dalle ferie di molti turisti, a fronte dell’ allarme meteo per neve diramato il giorno precedente. Si evidenziava, inoltre, che la società, durante il viaggio in direzione Como, sarebbe stata in contatto telefonico continuo con l’ arbitro dell’ incontro e la dirigenza dell’ Asd Hockey Como, facendo presente la disponibilità della squadra a disputare l’ incontro, non appena fosse riuscita a raggiungere lo stadio di destinazione. Appreso, peraltro, che l’ ente gestore dell’impianto avrebbe provveduto alla chiusura dello stadio alle ore 22.00, la squadra, intorno alle ore 17.00 comunicava al capo arbitro designato l’ inutilità della prosecuzione della trasferta, atteso che presumibilmente sarebbe stato possibile giungere allo stadio di Como soltanto dopo le ore 21.00 e quindi non in tempo utile per disputare la gara. Si concludeva con l’ auspicio di vedersi riconosciuto il diritto al recupero della partita non disputata. Ciò premesso, ritiene questo Giudice Sportivo che le ragioni addotte dalla società meranese non valgano ad escludere la responsabilità della stessa per il mancato arrivo allo stadio di Como e la conseguente mancata disputa dell’ incontro in questione e rendano nel contempo inaccoglibile la richiesta di recupero della partita. A tale ultimo proposito, va preliminarmente considerato che il recupero di una gara non disputata deve essere disposto, ai sensi dell’ art. 8 delle N.O.F.A. – Norme Comuni – Anno Sportivo 2017/2018, soltanto nell’ eventualità in cui il mancato arrivo allo stadio da parte di una delle due squadre sia dipeso da una causa ad essa non imputabile, restando inteso che in ogni altro caso la fattispecie andrà sanzionata con la decretazione della sconfitta a tavolino nei confronti della squadra assente. Posto che non possa ovviamente invocarsi la causa non imputabile nel caso di rinuncia esplicita od implicita alla disputa della gara, restano da esaminare le situazioni in cui il mancato arrivo di una squadra allo stadio non sia stato intenzionale, ma addebitabile a fattori esterni. Tra questi ultimi occorrerà poi distinguere tra quelli assolutamente imprevedibili e quindi non imputabili alla società assente ed eventi che, seppure, come detto, non riconducibili a volontà di quest’ultima, avrebbero potuto essere previsti e quindi evitati, con l’ uso di una media diligenza. Tra i primi, a titolo esemplificativo, può certamente rientrare il grave incidente stradale che abbia interrotto per lungo tempo la viabilità, impedendo alla squadra in trasferta la prosecuzione del viaggio. Trattasi, come evidente, di un evento assolutamente imprevedibile e quindi non imputabile alla società. Tra gli eventi, invece, “evitabili” e conseguentemente inescusabili può ricomprendersi, a parere di questo Giudice Sportivo, proprio la situazione addotta dalla società H.C. Merano Junior a giustificazione del proprio mancato arrivo alla stadio di Como, ovvero il traffico intenso sulle strade ed autostrade del nord Italia nella giornata del 10.12.2017, accompagnate dalle annunciate avverse condizioni meteorologiche. E’ pacifico, infatti, che la segnalata situazione di rilevante difficoltà nella viabilità non possa essere ritenuta un evento assolutamente imprevedibile agli occhi di un soggetto mediamente accorto, posto che gli intasamenti di strade ed autostrade costituiscono un fatto molto frequente e addirittura prevedibile con assoluta certezza proprio in occasione del cd. “Ponte dell’Immacolata”. Per di più l’aspettativa di un flusso di traffico di dimensioni eccezionali sulle principali arterie stradali del nord Italia per le giornate correnti tra l’ 8 ed il 10 dicembre è stata ripetutamente preannunciata anche dagli organi di stampa e radiotelevisivi locali e nazionali. Ma vi è poi un’ ulteriore circostanza che evidenzia ancora maggiormente come il mancato arrivo della squadra altoatesina non sia scusabile ai fini disciplinari: nella stessa giornata di domenica 10.12.’17, pressappoco allo stesso orario in cui stava viaggiando la squadra meranese alla volta di Como e nelle medesime condizioni di traffico, due altre squadre (H.C. Ora e H.C. Pergine Sapiens) partecipanti allo stesso campionato IHL, hanno raggiunto le località di Varese e Chiavenna, ben poco distanti da Como, la prima in perfetto orario, la seconda con una sola ora di ritardo, riuscendo entrambe a disputare regolarmente, in serata, i rispettivi incontri che le vedevano contrapposte alle squadre di casa (N.B.: l’orario di inizio di tutte le partite della giornata era fissato da calendario all’ incirca allo stesso orario, compreso tra le 18.45 e le 19.30). E’ di tutta evidenza che dette squadre, in previsione del traffico intenso, abbiano adottato qualche accorgimento (partenza anticipata, itinerari di viaggio alternativi, ecc.), rivelatosi efficace per garantire loro il raggiungimento degli stadi lombardi. Ed in tal modo esse hanno anche indirettamente fornita la prova più limpida del fatto che il problema “traffico intenso”, così come la preannunciata intensa nevicata cha avrebbe indotto più turisti del previsto a mettersi anzitempo in viaggio per il rientro dalla vacanza, nonché la paventata chiusura alle ore 22.00 dello stadio del ghiaccio di Casate – Como, non costituiscano elementi e circostanze fondatamente invocabili dalla società H.C. Merano Junior, quali cause non imputabili del mancato arrivo allo stadio del ghiaccio di Milano. Per le esposte ragioni, la società H.C. Merano Junior va ritenuta responsabile del mancato arrivo a Como per la disputa dell’ incontro che, conseguentemente, dev’ essere dichiarato perso a tavolino dalla squadra altoatesina con il punteggio di 5-0. A fronte, peraltro, della oggettiva difficoltà (si badi bene non impossibilità) di organizzare diversamente la trasferta, nonché dei costi sostenuti per il viaggio comunque intrapreso, elementi che valgono a giustificare la concessione delle circostanze attenuanti generiche, ai sensi dell’ art.52, n.2 del Regolamento di Giustizia, si ritiene di potere soprassedere alla comminazione della sanzione pecuniaria accessoria dell’ammenda prevista dall’art. 7C) u.c. delle N.O.F.A. – Norme Comuni in vigore. Per le medesime ragioni non si fa neppure luogo alla trasmissione degli atti al Procuratore Federale per la valutazione di ulteriori profili di responsabilità disciplinare, ritenuti, per quanto esposto, insussistenti. Ciò premesso, visti gli artt. 7 C) delle N.O.F.A. – Norme Comuni – Anno Sportivo 2017/2018, 30 e 52, n.2 del Regol. di Giustizia, il Giudice Unico Sportivo sancisce la sconfitta a tavolino con il punteggio di 0-5 a carico della società H.C.Merano Junior.

Fiemme
L’ arbitro ha fatto presente di essere stato informato telefonicamente dal dirigente responsabile della squadra ospite in ordine all’ impossibilità di raggiungere lo stadio di Milano, a causa dell’ intenso traffico. Ciò premesso, come anche argomentato in relazione ad analoga decisione assunta nei confronti della società H.C. Merano Junior, questo Giudice Sportivo ritiene che di fronte al caso in cui una squadra non si presenti allo stadio per la disputa di un incontro, occorra che si accerti, innanzitutto, delle ragioni che hanno determinato tale assenza, al fine di stabilire se detta partita debba essere recuperata, secondo la procedura dettata dall’ art. 8 delle N.O.F.A. – Norme Comuni – Anno Sportivo 2017/2018 ovvero dichiarata persa a tavolino nei confronti della squadra assente. Posto che se il mancato arrivo della squadra ospite è dipeso da una sua rinuncia esplicita od implicita alla disputa dell’ incontro, è pacifico che non si debba dare luogo al recupero della gara, ma alla decretazione della perdita a tavolino della partita della squadra assente, restano da esaminare le situazioni in cui il mancato arrivo di una squadra allo stadio non sia stata intenzionale, ma addebitabile a fattori esterni. Tra questi ultimi occorrerà poi distinguere tra quelli assolutamente imprevedibili e quindi non imputabili alla società in difetto ed eventi che seppure, come detto, non riconducibili a volontà di quest’ultima, avrebbero potuto essere previsti e quindi evitati, con l’ uso di una media diligenza. Tra i primi, a titolo esemplificativo, può certamente rientrare il grave incidente stradale che abbia interrotto per lungo tempo la viabilità, impedendo alla squadra in trasferta la prosecuzione del viaggio. Trattasi, come evidente, di un evento assolutamente imprevedibile e quindi non imputabile alla società. Tra gli eventi, invece, “evitabili”, può ricomprendersi, a parere di questo Giudice Sportivo, proprio la situazione segnalata dalla società H.C. Nuovo Fiemme 97 al direttore di gara e riportata nel rapporto arbitrale, ovvero il traffico intenso sulle strade ed autostrade in via di percorrenza. E’ di tutta evidenza che la segnalata situazione di rilevante difficoltà nella viabilità non possa essere ritenuta un evento assolutamente imprevedibile agli occhi di un soggetto mediamente accorto, posto che gli intasamenti di strade ed autostrade costituiscono un fatto molto frequente e addirittura prevedibile con assoluta certezza in una giornata come quella di domenica 10 dicembre c.a., data di chiusura del cd. “Ponte dell’ Immacolata”. Per di più la previsione di un flusso di traffico di dimensioni eccezionali sulle principali arterie del nord Italia per le giornate correnti tra l’ 8 ed il 10 dicembre è stata ripetutamente preannunciata anche dagli organi di stampa e radiotelevisivi locali e nazionali. Ma vi è poi un’ulteriore circostanza che evidenzia ancora maggiormente come il mancato arrivo della squadra trentina non sia scusabile ai fini disciplinari: nella stessa giornata di domenica 10.12.’17, pressappoco allo stesso orario in cui stava viaggiando la squadra trentina alla volta di Milano, nelle medesime condizioni di traffico, due altre squadre (H.C. Ora e H.C. Pergine Sapiens) partecipanti allo stesso campionato IHL, hanno raggiunto le località di Varese e Chiavenna, anch’essa zona lombarda e limitrofa di Milano, la prima in perfetto orario, la seconda con una sola ora di ritardo, riuscendo entrambe a disputare regolarmente, in serata, i rispettivi incontri che le vedevano contrapposte alle squadre di casa (N.B.: l’orario di inizio di tutte le partite della giornata era fissato da calendario all’incirca allo stesso orario, compreso tra le 18.45 e le 19.30). E’ di tutta evidenza che dette squadre, in previsione del traffico intenso, abbiano adottato qualche accorgimento (partenza anticipata, itinerari di viaggio alternativi, ecc.), rivelatosi efficace per garantire loro il raggiungimento degli stadi lombardi. Ed in tal modo esse hanno anche indirettamente fornita la prova più limpida del fatto che il problema “traffico intenso”, non possa essere invocato dalla società H.C. Nuovo Fiemme 97, quale causa non imputabile del mancato arrivo allo stadio del ghiaccio di Milano. Per le esposte ragioni, la società H.C. Nuovo Fiemme 97 va ritenuta responsabile del mancato arrivo a Milano per la disputa dell’ incontro che, conseguentemente, dev’ essere dichiarato perso a tavolino dalla squadra trentina con il punteggio di 5-0. A fronte, peraltro, della oggettiva difficoltà (si badi bene non impossibilità) di organizzare diversamente la trasferta, nonché dei costi sostenuti per il viaggio comunque intrapreso, elementi che valgono a giustificare la concessione delle circostanze attenuanti generiche, ai sensi dell’art. 52, n.2 del Regolamento di Giustizia, si ritiene di potere soprassedere alla comminazione della sanzione pecuniaria accessoria dell’ ammenda prevista dall’art. 7C) u.c. delle N.O.F.A. Norme Comuni in vigore. Per le medesime ragioni non si fa neppure luogo alla trasmissione degli atti al Procuratore Federale per la valutazione di ulteriori profili di responsabilità disciplinare, ritenuti, per quanto esposto, insussistenti. Ciò premesso, visti gli artt. 7 C) delle N.O.F.A. – Norme Comuni – Anno Sportivo 2017/2018, 30 e 52, n.2 del Regol. di Giustizia, il Giudice Unico Sportivo sancisce la sconfitta a tavolino con il punteggio di 0-5 a carico della società H.C. Nuovo Fiemme 97.

Classifica
1.Milano RB  51 punti*
2.Appiano    49

3.Merano     38
4.Fiemme     35*
5.Pergine    32
6.Caldaro    29
7.Ora        28
8.Como       20*
9.Varese     18
10.Alleghe   17*
11.Chiavenna 15
12.Feltre     4
*=una partita in meno

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