Stop per Barrasso e Signoretti. Archiviato il caso Valpe-Vipiteno

Stop per Barrasso e Signoretti. Archiviato il caso Valpe-Vipiteno

Partita del 06/02/2016 tra Asiago e Valpellice

Squalifica per 2 giornate inflitte all’allenatore Barrasso Thomas Paul (Valpellice)
Al minuto 51.08 dopo aver ricevuto una penalità minore di panca tirava una borraccia in direzione del direttore di gara dentro la pista ghiacciata. Veniva cosi punito con una p.p.c.c.

Squalifica per 1 giornate inflitte al giocatore Signoretti André (Valpellice)
Al minuto 52.12 protestava animatamente avverso una decisione arbitrale e, pertanto, gli venivano inflitti 10 minuti di p.c.c. Successivamente, mentre entrava in panca puniti, continuava con le sue proteste battendo ripetutamente il proprio bastone contro la balaustra. Veniva cosi punito con altri 10 minuti di p.c.c. cui conseguiva, automaticamente, la comminazione di una p.p.c.c. con allontanamento definitivo dal campo di gioco.

Spese di procedura addebitate:
€. 200 al Valpellice


Partita del 06/01/2016 tra Valpellice e Vipiteno

Letta la segnalazione del Procuratore Federale ai sensi dell’art. 78 del Regolamento di Giustizia Fisg, relativa al procedimento n.2/16 Registro Procura avente ad oggetto l’incontro di Hockey su Ghiaccio della 28° giornata del campionato di seria A tra Valpellice e Vipiteno, instaurato a all’esito dell’esame del video concernente la gara di cui sopra:
premesso
che con tale segnalazione la procura ha investito questo Ufficio, ai sensi dell’articolo 59 del Regolamento di Giustizia, del giudizio sul fatto accaduto al minuto 52.45 dell’incontro sopra indicato ed in particolare sull’episodio relativo al pugno sferrato a gioco fermo da Petrov Aleksander al giocatore avversario Walters Jason, appena questi si è rialzato da terra;
che il Procuratore ha voluto chiarire che la segnalazione, idonea ad instaurare il giudizio davanti a questo Giudice, non poteva che riguardare l’episodio sopra citato, poiché non è stato visto dai Giudici di gara, a differenza della condotta fallosa antecedente, da questi sanzionata con penalità minore. Nel fare ciò, il Procuratore ha giustamente ricordato il consolidato orientamento interpretativo dell’art. 78 reg. giustizia Fisg secondo cui ” è espressamente vietato alla giustizia sportiva di sindacare l’operato del direttore di gara considerate le abnormi conseguenze che conseguirebbero alla possibilità di porre in discussione, ad incontro ultimato, le decisioni arbitrali”;
che questo Giudice ha sottoposto agli “Esperti in materia” l’esame della prova televisiva, limitatamente all’episodio oggetto di segnalazione della Procura Federale, perché rilascino sul caso specifico, un parere neutrale, ai sensi del PUNTO E = PROVA TELEVISIVA, delle Norme Organizzative Federali Annuali Campionato Italiano Hockey SERIE A Maschile Anno Sportivo 2015 / 2016, Approvate con delibera del Presidente nr. 124 del 15 settembre 2015e ratificata dal Consiglio Federale del 19 settembre 2015;
che gli Esperti, in data 26 gennaio 2016 hanno rilasciato due distinti concordanti pareri. In particolare Martin Pavlu rilevava che : “Il giocatore Petrov insistendo con l’accanimento verso il giocatore del Vipiteno dopo una piccola pausa gli sfera un pugno, che secondo me doveva essere punito in base alla mia esperinza con un’ulteriore penalità minore, che poteva essere 2 min. o 2+2 min. a seconda del giudizio dell’arbitro. L’arbitro non ha visto l’accaduto e cosi il gesto è rimasto impunito. Il giocatore andava punito subito per il pugno sferrato.”
Ruggero Savaris afferma: “ho visionato il video ed ho consultato Martin Pavlu, sono d’accordo con Martin l’arbitro doveva sanzionare con penalità minore o maggiore al momento del fatto (forse non visto) A questo punto anche per me non si può fare nulla”.

Ciò premesso,
questo Giudice, ricorda che l’articolo 59 del Regolamento di Giustizia consente l’utilizzo della prova televisiva per la valutazione di episodi fallosi accaduti durante la gara soltanto in alcuni casi espressamente previsti. Nel caso di specie, il Procuratore ha ritenuto di segnalare a questo Ufficio, ai sensi della lettera c) dell’articolo 59 del Regolamento di Giustizia, l’episodio del pugno assestato a gioco fermo da Petrov Aleksander al giocatore avversario Walters Jason, ritenendo che ciò configurasse una condotta violenta e gravemente antisportiva ai sensi dell’art. 1, comma 2 regolamento di giustizia.
Sul punto, questo Giudice è tenuto a fare una valutazione pregiudiziale, poiché solo l’esistenza di questo presupposto legittima la sua competenza.
Nell’esaminare l’episodio, non ci si può esimere dalla considerazione circa la natura e le caratteristiche dello sport dell’Hockey, caratterizzato anche dalla dinamicità e dal contatto fisico. L’equipaggiamento e le protezioni prescritte ai giocatori, sono concepite anche per questo. Non è infrequente, a differenza di altre specialità sportive, lo scontro fisico, tanto che le norme che lo regolano ne configurano ipotesi, ne determinano diverse gravità a seconda dei fatti, ne graduano le responsabilità.
Il caso di specie può essere fatto rientrare tra le ipotesi previste dalla Regola 141, del Regolamento IIHF – RISSA – la cui definizione è la seguente: “un giocatore che prende a pugni un avversario durante l’azione di gioco, dopo un fischio, o in qualsiasi momento durante il corso regolare di una partita, durante uno scontro prolungato con un giocatore.” La diverse fattispecie elencate e le stesse sanzioni ivi previste, consentono di ritenere che un pugno sferrato con i guanti da gioco, per quanto venga evidentemente sanzionato, non appare di per sé una condotta che può definirsi “violenta o gravemente antisportiva” .
L’esame del filmato – circoscritto, come più volte evidenziato, all’episodio del pugno -, insieme alla valutazione delle conseguenze dirette del fatto contestato, nonché la lettura dei pareri rilasciati dagli Esperti in proposito, sono elementi che inducono questo Giudice a ritenere non integrato il presupposto della “condotta violenta o gravemente antisportiva” , elemento questo che, come già precedentemente sottolineato, deve necessariamente sussistere per fondare la sua competenza.
Per i motivi sopra esposti, ritenuta esclusa la competenza di questo Giudice a giudicare l’episodio oggetto di segnalazione, deve ritenersi preclusa allo stesso qualsiasi ulteriore valutazione e dispone, di conseguenza, l’archiviazione del procedimento.

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