Decisioni giudice sportivo – 5 giornate a Luca Ansoldi

Decisioni giudice sportivo – 5 giornate a Luca Ansoldi

8a giornata:

SHC FASSA SALUMI LEVONI-HC INTERSPAR BOLZANO FOXES

SANZIONI INFLITTE
1) AMMONIZIONE CON DIFFIDA inflitta a ATL 59454 PETRUIC NEIL per violazione dell’ Art. 9.1 del Codice delle Penalità.
con la seguente motivazione:
PETRUIC NEIL, dopo essere stato punito con una penalità minore, protestava vivacemente ed insistentemente avverso la decisione arbitrale. Veniva cosi punito con 10 minuti di p.c.c.

2) AMMENDA inflitta a SOC 020 SHC FASSA S.D.R.L. per violazione dell’ Art. 17, n. 3, parte seconda, lett. c) del Regol. di Giustizia. multato di 200.00 Euro duecento/00
con la seguente motivazione:
SHC FASSA S.D.R.L.: l’ arbitro segnala che l’ incontro ha avuto inizio con ritardo a causa della inagibilità del campo di gara, dovuta alla mancanza dei fori sul ghiaccio, poi praticati dai linesman, necessari per lo stabile collocamento delle porte. Lo stesso intervento si è reso necessario anche all’ inizio del secondo e terzo periodo di gioco. Va ricordato che, ai sensi della citata normativa, la società di casa è sempre considerata direttamente responsabile della mancata agibilità, ancorchè transitoria, del campo di gara.

3) SQUALIFICA inflitta a ATL 00527 ANSOLDI LUCA Con durata 5 giornate per violazione degli Art.li 537, lett. a) del Regol. Uff. di gioco e 4.2 e 9.2.6 del Codice delle Penalità.
con la seguente motivazione:
ANSOLDI LUCA: dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 59,37 l’ Ansoldi Luca si avvicinava ad un avversario, che già da alcuni secondi si era liberato del disco, e lo colpiva con forza sugli avambracci con il proprio bastone impugnato a due mani. Il giocatore colpito non presentava ferite. Veniva cosi punito con una penalità maggiore più p.p.c.c. L’ arbitro fa altresi presente che al termine dell’ incontro i due linesman gli riferivano che il predetto giocatore, in occasione di uno o più ingaggi, aveva minacciato di colpirli con il disco pronunciando la seguente frase: " Quando prendo il disco state attenti alle vostre gambe, che in passato ho già già rotto una gamba ad un altro!". Inoltre, sempre secondo quanto riferito dai linesman, l’ Ansoldi Luca nel corso della partita, aveva effettivamente tirato un disco intenzionalmente in direzione dei linesman. Ciò premesso, a parte l’ episodio del colpo di bastone che di per sè, pur non avendo procurato ferite visibili all’ avversario, è senz’ altro meritevole di sanzione superiore al minimo edittale (pari a due giornate di squalifica), paiono gravi le minacce rivolte agli arbitri, anche per il fatto che hanno trovato attuazione, seppure attraverso un comportamento non idoneo a ledere l’ integrità fisica dei direttori di gara, ma di cui occorre necessariamente tenere conto nella determinazione, in concreto, della pena in base all’ Art. 29, n. 1 del Regol. di Giustizia (pena minima 2 giornate di squalifica; pena in concreto inflitta 3 giornate).

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HC JUNIOR MILANO VIPERS-EMISFERO IPERMERCATI ASIAGO HOCKEY

SANZIONI INFLITTE
1) AMMONIZIONE CON DIFFIDA inflitta a ATL 28356 DE FRENZA FRANCESCO MICHELE per violazione dell’ Art. 9.1 del Codice delle Penalità.
con la seguente motivazione:
DE FRENZA FRANCESCO MICHELE veniva punito con 10 minuti di p.c.c. in quanto nell’ entrare in panca dei giocatori, dopo che la propria squadra aveva subito un goal mentre lo stesso si trovava in panca puniti, raccoglieva una borraccia e la scagliava contro la parete in segno di protesta nei confronti dei direttori di gara.

2) AMMONIZIONE inflitta a DIR NZ001754 CARLSON THOMAS ALLEN per violazione degli Art.li 551 del Regol. Uff. di gioco e 26, punto 1, lett. b) del Regol. di Giustizia
con la seguente motivazione:
CARLSON THOMAS ALLEN al termine dell’ incontro, nel corridoio che porta agli spogliatoi, attendeva gli arbitri e rivolto verso di loro batteva le mani con le braccia alzate al cielo in modo plateale, mettendo cosi in ridicolo l’ operato degli stessi.

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SG CORTINA DE VILMONT CHAMPAGNE-TEGOLA CANADESE ALLEGHE HOCKEY

SANZIONI INFLITTE
1) AMMONIZIONE CON DIFFIDA inflitta a ATL 42374 SMITH MATTHEW STEVEN per violazione dell’ Art. 4.1 del Codice delle Penalità.
con la seguente motivazione:
SMITH MATTHEW STEVEN dopo il fischio del direttore di gara, che fermava il gioco, proseguiva nell’ azione e tirava il disco direttamente in porta. Veniva cosi punito con 10 minuti di p.c.c.

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